Ottemperanza al decreto ingiuntivo e onere della prova dell’avvenuto pagamento (TAR Sicilia n. 2732 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti, il creditore che agisce per l’adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è invece gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. L’Amministrazione che non deduca né dimostri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito non può invocare alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. Ne deriva l’accoglimento della domanda di esecuzione del giudicato, con fissazione del termine per l’ottemperanza e nomina del commissario ad acta in caso di inutile decorso.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 720/2018 pubblicato il 1.09.2018, ha ingiunto al Ministero dell’Istruzione il pagamento in favore del ricorrente della somma di 12.396,25 euro, oltre interessi e spese. Il decreto è stato notificato il 2.09.2018 e l’opposizione proposta dal Ministero è stata rigettata con sentenza n. 297/2025 pubblicata il 5.02.2025.

Il titolo è stato quindi notificato il 16.02.2026, munito di formula esecutiva del 15.02.2026. Ritenendo non eseguita la pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza notificato e depositato il 20.06.2026, chiedendo l’ordine di compimento degli atti esecutivi, la nomina di un commissario ad acta, la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e ogni altro provvedimento utile. L’Amministrazione si è costituita il 24.06.2026 e la causa è stata decisa alla camera di consiglio del 21.10.2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso ammissibile, proposto ritualmente ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a. È provata la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, munito di decreto di definitiva esecutorietà, avvenuta il 16.02.2026, con il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza del 20.06.2026.

Nel merito, il decreto ingiuntivo risulta tuttora non eseguito e l’Amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica del titolo. Il Tribunale richiama il principio generale sul riparto dell’onere probatorio: il creditore prova la fonte del diritto e il termine di scadenza; il debitore è gravato della prova del fatto estintivo. Sul punto richiama i precedenti T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024, n. 1311 e 9 ottobre 2023, n. 2942.

L’Amministrazione resistente ha rinunciato a dimostrare, come sarebbe stato suo onere in ossequio all’art. 2697, co. 2, c.c., la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito. Non si ravvisano quindi motivi giustificativi dell’inadempienza e il ricorso è fondato, sussistendo l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato.

Il Collegio ordina pertanto il pagamento delle somme indicate nel titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina, con facoltà di delega, richiamando il termine dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002 per la domanda di liquidazione del compenso, decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.

È accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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