Concorso dirigenti scolastici: anonimato e griglia di valutazione legittimi (TAR Marche n. 1087 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici la speciale disciplina del D.M. n. 194/2022 sostituisce il modello del sorteggio delle tracce davanti a due candidati, previsto dall’art. 11 del d.P.R. n. 487/1994, con l’estrazione a sorte a livello nazionale dei quesiti predisposti dal Comitato tecnico-scientifico. Il principio di anonimato non richiede cautele ulteriori quando la doppia codifica digitale rende l’elaborato riconoscibile solo tramite il codice di correzione: manca il presupposto dell’illegittimità da pericolo astratto. I criteri di valutazione possono essere fissati anche dopo lo svolgimento delle prove, purché prima della correzione, e non vige alcun obbligo di griglia unica nazionale. La coautorialità di un volume tra commissario e candidato non integra causa di astensione, salvo una comunanza di interessi economici tale da compromettere l’oggettività del giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti di ruolo, hanno partecipato per la regione Marche al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. n. 2788 del 18 dicembre 2023, che per tale regione mette a concorso 14 posti. Sostenuta la prova scritta il 30 ottobre 2024, non sono stati ammessi alla prova orale per non aver raggiunto il punteggio minimo di 70/100.
Con il ricorso introduttivo hanno impugnato gli elenchi degli ammessi e gli atti presupposti, tra cui la nota ministeriale del 26 marzo 2025 resa in riscontro all’istanza di accesso sulla predisposizione ed estrazione dei quesiti. Con motivi aggiunti hanno esteso l’impugnazione all’avviso del 24 luglio 2025 sui criteri di valutazione e al decreto di approvazione della graduatoria finale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge ricorso e motivi aggiunti nel merito, prescindendo dalle eccezioni in rito. Premette che il concorso è indetto con bando nazionale ma organizzato su base regionale: solo la prova scritta ha dimensione nazionale, essendo unica, informatizzata e predisposta dal Ministero con il Comitato tecnico-scientifico. Il d.P.R. n. 487/1994 opera in via residuale rispetto alla disciplina speciale, ai sensi dell’art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165/2001.
Quanto all’estrazione dei quesiti, la censura assume a parametro l’art. 11 del d.P.R. n. 487/1994, che presuppone un modello in cui la commissione predispone le tracce e le somministra nella propria sede. Il D.M. n. 194/2022 adotta un modello diverso, con estrazione a sorte dei quesiti nazionali: un sorteggio affidato a due candidati presenti in una determinata aula è inconciliabile con tale sistema. La disciplina speciale lo ha legittimamente sostituito con una garanzia propria. I ricorrenti, inoltre, non allegano alcun fatto specifico di divulgazione, restando la censura un mero sospetto in difetto di principio di prova ex art. 64, comma 1, c.p.a.
Sull’anonimato, la disposizione evocata in rubrica riguarda i concorsi unici ed è estranea alla fattispecie; l’art. 14 del citato d.P.R. è stato abrogato. Il principio trova fondamento negli artt. 3 e 97 Cost. e nell’art. 7, comma 6, del D.M. Il sistema prevedeva il salvataggio del codice anonimo in un file criptato, l’abbinamento casuale a un codice di correzione unico visibile alla commissione e la custodia dell’abbinamento nella banca dati del Consorzio. Tale meccanismo è idoneo ad assicurare l’anonimato: anche ammessa la consegna del modulo alla presenza dei commissari, la conoscenza del codice non avrebbe consentito di riconoscere l’elaborato. Manca il presupposto dell’illegittimità da pericolo astratto affermato dall’Adunanza plenaria, non essendovi alcun elenco che associ codice e nome. I verbali, infine, sono atti pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., non proposta.
La griglia di valutazione può essere fissata anche dopo le prove, purché prima della correzione: nella specie è stata approvata il 16 gennaio 2025, prima dell’avvio delle operazioni. Nessuna norma impone una griglia unica nazionale, poiché la regionalizzazione della procedura affida la formulazione dei descrittori a ciascuna commissione, salvo l’omogeneità interna alle sottocommissioni. Manca la dedotta disparità, perché candidati di regioni diverse non concorrono nella stessa graduatoria, e difetta la prova di resistenza. La durata della correzione non è sindacabile in assenza di predeterminazione normativa dei tempi.
Il motivo sull’incompatibilità è inammissibile per difetto di interesse, poiché la soglia è fissa e la prova scritta è stata corretta in forma anonima. Nel merito, l’art. 12, comma 1, lett. f), del D.M. n. 194/2022 individua condizioni ostative tassative, non estensibili analogicamente: la coautorialità di un unico volume, pubblicato oltre tre anni prima, non integra l’obbligo di astensione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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