Ottemperanza a decreto ingiuntivo e sentenza di rigetto dell’opposizione contro la P.A. (TAR Sicilia n. 434 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza che definisce il giudizio di opposizione, una volta che questa sia passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso di ottemperanza, rientrando tra gli “altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario” richiamati dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il rigetto integrale dell’opposizione costituisce presupposto per il conferimento definitivo di esecutorietà al decreto ingiuntivo. La sentenza di rigetto dell’opposizione che condanni alle spese del giudizio di opposizione è titolo esecutivo per le relative spese. Accertato il perdurante inadempimento dell’ente locale, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione dei titoli e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta, con segnalazione del conseguente danno erariale.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su due titoli: il decreto ingiuntivo n. 3383/2019 emesso dal Tribunale di Catania, munito di esecutorietà il 15 aprile 2024, e la sentenza n. 2880/2023 del medesimo Tribunale, pubblicata il 4 luglio 2023 e passata in giudicato il 24 aprile 2024, con cui era stata rigettata l’opposizione al decreto e il Comune era stato condannato alla rifusione degli onorari.
Notificati i titoli via PEC il 14 luglio 2023, la società ha contestato l’inerzia dell’amministrazione comunale decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione entro quindici giorni, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese, con segnalazione del danno erariale. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione sotto il profilo oggettivo. Il decreto ingiuntivo opposto e confermato in sede di opposizione con sentenza passata in giudicato rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Il Tribunale ha richiamato il precedente del TAR Molise, sez. I, 8 febbraio 2021, n. 37 e la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 4 settembre 2024, n. 23725; Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2023, n. 36537), secondo cui il rigetto integrale dell’opposizione consolida in via definitiva l’esecutorietà del decreto.
Quanto alla sentenza di rigetto dell’opposizione, essa costituisce titolo esecutivo per le spese del giudizio di opposizione, come affermato da TAR Campania, Napoli, sez. VI, 1 giugno 2022, n. 3727. Il Collegio ha poi verificato il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché l’avvenuta notificazione dei titoli all’indirizzo PEC del Comune in data 14 luglio 2023, con conseguente decorso del termine dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’ente, il TAR ha riconosciuto l’obbligo giuridico del Comune di dare esecuzione ai titoli: quanto alla sorte capitale e agli interessi portati dal decreto ingiuntivo, con le spese della procedura monitoria; quanto alle spese di lite liquidate dalla sentenza di opposizione.
Il Collegio ha quindi ordinato all’amministrazione di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta, con riserva di liquidare il compenso a carico dell’ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno erariale, richiamando sul punto Corte dei conti, sez. I giurisd. centrale d’appello, 2 ottobre 2020, n. 255. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.