Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 314 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale è azionabile anche in assenza della formula esecutiva, non più necessaria dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 agli artt. 475 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, integra la condizione di ammissibilità del ricorso. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo condanna l’ente a dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, con funzione sollecitatoria e non meramente punitiva.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti a tempo determinato, ottengono dal Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 41 del 15 febbraio 2024, l’accertamento del diritto al beneficio della cd. carta elettronica del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’importo di 500,00 euro annui, oltre alla condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali.

Notificata la sentenza all’Amministrazione il 19 febbraio 2024 e non proposta impugnazione, il titolo diviene definitivo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, i ricorrenti propongono ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si costituisce con atto di mero stile, non opponendosi all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità della domanda. La sentenza azionata è passata in giudicato anche senza apposizione della formula esecutiva: dopo il d.lgs. n. 149/2022, che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., tale formalità non è più richiesta ai fini dell’ottemperanza. Il giudice amministrativo conferma così l’evoluzione normativa recepita dalla Riforma Cartabia.

Quanto al termine dilatorio, risulta decorso quello di centoventi giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, entro cui le amministrazioni completano le procedure esecutive per i provvedimenti comportanti obblighi di pagamento. Sono dunque integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.

Nel merito, non è contestata l’inerzia del Ministero sull’obbligo principale. Il pagamento delle spese legali risulta invece adempiuto dall’Ufficio Scolastico Regionale, circostanza non specificamente contestata. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

In caso di persistente inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale competente, o delegato, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, legge n. 669/1996 in caso di non capienza dei capitoli. Nessun compenso è previsto per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico interno.

Sulla richiesta di astreintes, il giudice ritiene il ritardo idoneo a giustificare la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Secondo l’orientamento della Sezione, la quantificazione deve bilanciare funzione sanzionatoria e sollecitatoria: la certezza del costo dell’inerzia favorisce l’ottemperanza spontanea. La penalità è quindi commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e calcolo d’ufficio da parte del commissario. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in 1.000,00 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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