Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto contro la P.A. e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 49 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo, è provvedimento equiparato alla sentenza ai fini del giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., perché definisce la controversia e obbliga l’Amministrazione a conformarsi. Esso va parificato a una sentenza di condanna, non autoapplicativa, che impone alla parte soccombente l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria. Sono pertanto integrate le condizioni processuali quando il titolo sia divenuto definitivo e sia stato notificato in forma esecutiva, con decorso del termine dei centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’ente debitore, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a. può essere negata quando risulti manifestamente iniqua.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Teramo un decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte dell’azienda sanitaria provinciale, di una somma rilevante oltre interessi e spese, in relazione a crediti originariamente vantati da un fornitore di energia e ceduti. Il decreto non era stato opposto e il Tribunale lo aveva dichiarato esecutivo con apposito decreto di esecutorietà, seguito dalla notifica in forma esecutiva all’ente debitore.
Decorso inutilmente il termine di legge senza alcun pagamento, la società ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la condanna al pagamento della somma e degli accessori, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo azionato. Il ricorso è esperibile ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., che consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Tra questi rientra il decreto ingiuntivo non opposto, idoneo a definire la controversia al pari della sentenza e impugnabile, una volta esecutivo, solo per revocazione e opposizione di terzo nei casi tassativi. Il Tribunale richiama sul punto il precedente del T.A.R. Lazio, Roma, II bis, n. 3364 del 2015.
Il decreto ingiuntivo viene così parificato a una sentenza di condanna: non è autoapplicativo né immediatamente satisfattivo, ma impone alla parte soccombente l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria. Da ciò deriva l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al titolo.
Quanto alle condizioni processuali, il Collegio verifica l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a. e del disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., stante la comprovata valenza di cosa giudicata desumibile dal decreto di esecutorietà. Accerta inoltre il rispetto dell’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996: l’azione esecutiva contro la P.A. debitrice di somme di denaro richiede l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Nel merito, il decreto ingiuntivo risulta non adempiuto e la domanda di esecuzione è fondata, compresa la parte relativa alle spese della procedura monitoria, non contestate dall’ente non costituito. È invece disattesa la richiesta di penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a., perché manifestamente iniqua nel caso concreto. Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con ordine di esecuzione nel termine di trenta giorni e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Nota della Redazione
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