Rinuncia al ricorso, adesione delle parti e estinzione del giudizio amministrativo (TAR Abruzzo n. 157 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso è atto recettizio e integra una fattispecie a formazione progressiva: essa produce l’effetto estintivo del giudizio quando sia notificata alle altre parti e queste non si oppongano, secondo lo schema dell’art. 84, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm. L’adesione della controinteressata e la mancata opposizione delle altre parti perfezionano la fattispecie e impongono al Collegio la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm. La rinuncia, in quanto volta a stimolare l’eventuale opposizione dei soggetti con interesse sostanziale alla prosecuzione, non richiede valutazioni nel merito della controversia. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione dell’adesione della controinteressata, della mancata opposizione dell’amministrazione e dell’assenza di attività difensiva sostanziale successiva alla fase cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti al TAR Abruzzo la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva aggiudicato la gara per la gestione di un’area di sosta per veicoli, unitamente ai verbali della commissione giudicatrice e agli atti conseguenti. Con i motivi aggiunti censurava anche la successiva determinazione con cui l’amministrazione aveva rettificato il punteggio attribuito alla ricorrente.
Nel corso del giudizio, con atto notificato alle altre parti, il difensore della ricorrente — munito di procura speciale ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. — dichiarava di rinunciare al ricorso, invocando l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. La controinteressata comunicava in pari data l’adesione alla rinuncia; il Comune non si opponeva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., a norma del quale la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La decisione qualifica la rinuncia al ricorso come atto recettizio, il cui effetto è quello di stimolare l’eventuale opposizione delle parti che dimostrino un interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio. Su questa base il Collegio ritiene perfezionata la fattispecie a formazione progressiva delineata dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 84 cod. proc. amm., alla quale consegue l’effetto legale tipico dell’estinzione del giudizio.
Accertata l’integrale realizzazione dello schema normativo — notifica della rinuncia, adesione della controinteressata e mancata opposizione dell’amministrazione — il Tribunale dichiara l’estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione tra le parti degli atti compiuti nella fase di merito. La decisione valorizza tre elementi: l’espressa adesione della controinteressata, la mancata opposizione del Comune e il mancato svolgimento di attività difensiva in senso sostanziale successiva alla fase cautelare.
Nota della Redazione
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