Il giudice dell’ottemperanza non integra il dispositivo del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2858 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza a decisione dell’autorità giudiziaria ordinaria passata in giudicato, il giudice amministrativo non può integrare il contenuto dispositivo della sentenza del giudice ordinario. Ove il titolo non abbia condannato l’amministrazione al pagamento degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, la relativa domanda di ottemperanza è inammissibile in quella parte. Il giudice amministrativo accerta invece i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e, accogliendo il ricorso nei limiti del titolo, fissa il termine per l’esecuzione e nomina il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del commissario.

Il Fatto

Una genitrice, nell’interesse del figlio minorenne, ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo, Sezione I civile, le aveva riconosciuto la somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno. La decisione era stata notificata ed era passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini.

La ricorrente ha domandato la condanna del Comune al pagamento della somma, oltre interessi già maturati e in corso di maturazione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con vittoria di spese distratte al difensore antistatario. L’amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva preliminarmente la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: la mancata impugnazione della sentenza, attestata da certificazione di cancelleria, e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Nel merito, il giudice amministrativo verifica il contenuto del titolo e rileva che l’amministrazione non era stata condannata al pagamento degli interessi sulla somma liquidata. Su questo specifico profilo la domanda non può trovare accoglimento: in sede di ottemperanza su decisioni dell’A.G.O. passate in giudicato, il giudice amministrativo non può integrare il contenuto dispositivo della sentenza del giudice ordinario. Il Collegio aderisce al consolidato indirizzo interpretativo richiamato, citando T.A.R. Basilicata, Sez. I, sent. 27.05.2026, n. 200.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati: l’amministrazione deve provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa esecuzione del titolo. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, su istanza di parte provvederà, entro ulteriori sessanta giorni, il commissario ad acta individuato nel Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale, con facoltà di delega.

Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso è liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con istanza da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e dispone il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del commissario ad acta. Le spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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