Ottemperanza contro ente in dissesto ammessa per gli obblighi di facere (TAR Sicilia n. 3777 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche nei confronti di un ente locale dichiarato in dissesto, ove il giudicato imponga all’amministrazione l’esercizio di un’attività amministrativa e di un potere discrezionale non riducibile alla mera liquidazione di crediti di natura patrimoniale. In tale ipotesi la competenza dell’organo straordinario di liquidazione resta circoscritta agli aspetti amministrativi e contabili conseguenti alla scelta che l’ente deve ancora compiere. È invece inammissibile la domanda di esecuzione del capo della sentenza che condanna l’ente al pagamento delle spese di lite, obbligazione che, pur sorta con la sentenza, trova la propria genesi in un fatto di gestione anteriore al dissesto. La penalità di mora è esclusa quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano ragioni ostative.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di alcune particelle catastali occupate dalla sede stradale realizzata dal Comune senza che la procedura espropriativa fosse mai portata a termine, aveva ottenuto dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, una sentenza che ordinava all’ente di restituire i terreni previa riduzione in pristino, con risarcimento del danno, oppure di acquisirli mediante valido titolo o tramite la procedura di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, oltre alla condanna alle spese.

Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni assegnato e divenuto il giudicato definitivo, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un’astreinte. Il Comune non si è costituito. Il Collegio ha segnalato alle parti, ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di parziale inammissibilità del ricorso in relazione al capo sulle spese, dato lo stato di dissesto dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla distinzione tra obblighi di facere e pretese meramente creditorie. Quando il giudicato impone all’amministrazione un’attività provvedimentale, il ricorso per ottemperanza resta ammissibile anche in pendenza di dissesto, perché la competenza dell’organo straordinario di liquidazione non può assorbire scelte che la legge riserva all’ente.

Nel caso concreto la sentenza ottemperanda non imponeva affatto l’emanazione dell’atto di acquisizione sanante, ma lasciava al Comune un potere discrezionale di scelta tra la restituzione e l’acquisizione del suolo illegittimamente appreso. Da tale scelta dipendono natura ed entità delle conseguenti obbligazioni, di fare e di dare: solo queste ultime ricadono nella competenza amministrativa e contabile della commissione di liquidazione. L’organo straordinario, del resto, non esprime valutazioni di discrezionalità amministrativa, ma mere valutazioni tecnico-contabili in sede di ricognizione della situazione debitoria.

Il Collegio esclude pertanto che la fattispecie sia sovrapponibile a quella decisa dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2020, concernente la competenza all’emanazione dell’atto di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001: qui gli effetti patrimoniali sono solo consequenziali alle scelte ancora da compiersi. Il Comune è dunque dichiarato inottemperante e obbligato a decidere entro sessanta giorni; per il caso di ulteriore inerzia è nominato sin d’ora un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., con richiamo al principio dei poteri concorrenti fissato dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.

Quanto all’astreinte, la richiesta è respinta: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. esclude l’applicazione della penalità quando risulti manifestamente iniqua o sussistano ragioni ostative, qui individuate nella non risalente formazione del titolo e nella peculiare condizione dell’ente.

Il ricorso è invece inammissibile per il capo relativo alle spese di lite. In base all’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, rientrano nella competenza dell’organo straordinario anche le obbligazioni sorte dopo la dichiarazione di dissesto, purché costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi. La condanna alle spese trova la propria genesi nell’occupazione risalente al 2014. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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