La delibera di revisione della lottizzazione non incide sugli obblighi propter rem (TAR Lombardia n. 3183 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il Comune conclude il procedimento di revisione di una convenzione di lottizzazione, dichiarando che la stessa non è più produttiva di effetti di rilevanza pubblica e che l’ente è liberato da ogni vincolo da essa derivante, incide sulla sola componente pubblicistica dell’accordo. Restano ferme le obbligazioni propter rem assunte reciprocamente dai lottizzanti, che hanno forza di legge tra le parti ai sensi dell’art. 1372 cod. civ. e vincolano anche gli aventi causa. Tali obblighi non sono disponibili per il Comune e non vengono meno per effetto di sopravvenienze normative o di nuove previsioni di piano. Ne deriva che il privato titolare del diritto reciproco non subisce alcuna lesione dall’atto comunale e il ricorso avverso lo stesso è inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un immobile ricompreso nel Piano di Lottizzazione Camatte, nel Comune di Tremezzina, in area paesaggisticamente vincolata. L’art. 3 della convenzione del 1987, sottoscritta dal Comune e dai lottizzanti, imponeva la soluzione planivolumetrica e vietava l’aumento della volumetria dei singoli lotti. Un lungo contenzioso aveva già accertato la natura propter rem di tale obbligo e l’illegittimità dei titoli edilizi rilasciati ai vicini in sua violazione, dapprima con la sentenza del TAR n. 6186/2008, confermata dal Cons. Stato n. 2485 del 2014, poi con la sentenza n. 784/2018, confermata dal Cons. Stato n. 1200 del 2019.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 28 settembre 2020 il Comune concludeva il procedimento di revisione, dichiarando che la convenzione non era più produttiva di effetti di rilevanza pubblica e che l’ente era liberato da ogni vincolo. La ricorrente impugnava l’atto, nella denegata ipotesi che lo stesso dovesse leggersi come abrogativo dell’art. 3 e degli obblighi civilistici tra lottizzanti, deducendo violazione del giudicato, dei limiti della disponibilità dell’accordo, difetti procedimentali e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. La ricorrente aveva circoscritto l’impugnazione all’ipotesi in cui la delibera fosse interpretabile come disconoscimento della perdurante operatività delle obbligazioni privatistiche. Laddove l’atto riguardi la sola componente pubblicistica, l’interesse ad agire difetterebbe.

Richiamando il giudicato intervenuto sulla fattispecie, il Tribunale ribadisce la duplice natura della convenzione. Quanto alla parte pubblicistica, essa detta la disciplina edilizia e urbanistica attuativa, è modificabile con il procedimento dell’art. 28, commi 12 e 13, legge n. 1150/1942, può essere variata con motivazione rinforzata da un nuovo strumento generale e cessa di efficacia alla scadenza del termine decennale. Quanto alla parte privatistica, essa individua vincoli reciproci propter rem, che possono venir meno solo per mutuo dissenso o altra causa estintiva dell’obbligazione, avendo forza di legge tra le parti e vincolando, in forza dell’art. 12 della convenzione, i successivi acquirenti.

Su questa base la delibera n. 32/2020 non può che riferirsi alla sola componente pubblicistica. Il consesso comunale non dispone delle obbligazioni civilistiche, che restano vigenti per i proprietari dei lotti a prescindere dalle modifiche del piano attuativo, dalle previsioni del PGT e dalle sopravvenienze normative in materia di recupero dei sottotetti. Il Collegio sottolinea come il tenore stesso del deliberato confermi la lettura: esso ha ad oggetto i soli effetti di rilevanza pubblica e la liberazione del solo Comune da ogni vincolo.

Il Tribunale richiama inoltre l’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001. Nel rilasciare i titoli edilizi il Comune ha il dovere di verificare la legittimazione del richiedente e non può prescindere dai diritti scaturenti dall’art. 3 di una convenzione di cui lo stesso ente è stato parte e della cui portata è consapevole per i numerosi contenziosi. Anche in presenza della delibera, dunque, il Comune non potrà assentire trasformazioni edilizie in contrasto con la clausola pattizia.

Da ciò deriva la non lesività dell’atto nei confronti della ricorrente, che conserva integri i propri diritti obbligatori. Il ricorso, privo di interesse immediato, concreto e attuale, è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Le spese sono compensate in ragione della notevole complessità delle questioni giuridiche trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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