Ottemperanza al decreto di equa riparazione e diniego della penalità di mora (TAR Puglia n. 1351 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito dall’efficacia di cosa giudicata quando sia stato notificato all’amministrazione e non opposto nei termini. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando il ritardo dipenda da difficoltà obiettive di evasione di un rilevante numero di domande omogenee e dai vincoli di finanza pubblica, che integrano le altre ragioni ostative previste dalla norma.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto emesso nel gennaio 2021, aveva accolto il ricorso del ricorrente e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione, oltre alle spese del procedimento liquidate con distrazione in favore del difensore. Il decreto era stato ritualmente notificato all’amministrazione e non era stato opposto, divenendo così definitivo.
Nonostante la notifica, il Ministero non aveva dato esecuzione al provvedimento. Il ricorrente, dopo aver trasmesso la dichiarazione attestante la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo, ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. Trova quindi applicazione l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, con l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo.
Il giudice ha poi verificato il rispetto degli oneri introdotti dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Il ricorrente ha inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito.
Nel merito, il Tribunale ha sancito l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’appello, con pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, che ha esteso l’istituto a tutte le decisioni di condanna del giudice amministrativo, comprese quelle a contenuto pecuniario. La stessa Plenaria ha però precisato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale.
Nel caso concreto, il ritardo è stato ricondotto non alla cattiva volontà dell’amministrazione, ma ai ritardi connessi all’evasione di un considerevole numero di domande omogenee e alla difficoltà di reperire la provvista finanziaria sui relativi capitoli di bilancio. Il Collegio ha quindi ravvisato ragioni ostative al riconoscimento della sanzione e ha respinto tale capo di domanda.
Il Tribunale ha fissato il termine di novanta giorni per l’adempimento e ha nominato commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso delle spese vive accessorie in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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