Annullamento d’ufficio del permesso di costruire oltre il termine di dodici mesi (TAR Molise n. 178 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento d’ufficio di un permesso di costruire deve essere adottato, a pena di decadenza, entro il termine di dodici mesi dall’adozione del provvedimento favorevole, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990, nella versione applicabile ratione temporis. L’esercizio del potere di autotutela oltre tale termine è legittimo solo in presenza di una falsa rappresentazione dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci, ascrivibili a condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato, ai sensi del comma 2-bis della medesima disposizione. Non integra gli estremi della falsa rappresentazione la mera erronea indicazione della zona urbanistica in un elaborato progettuale, ove non abbia determinato l’Amministrazione ad una non veritiera percezione dei presupposti del titolo rilasciato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno in zona agricola, otteneva dal Comune il permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia aperta per ricovero attrezzi agricoli. A seguito di un esposto, l’Amministrazione avviava il procedimento di secondo grado e, con determina del 2023, disponeva l’annullamento in autotutela del titolo edilizio, assumendo la violazione delle distanze dai confini, in ragione dell’intervenuto annullamento parziale, da parte del soppresso Co.Re.Co., della delibera comunale che aveva consentito la deroga alle distanze in zona agricola. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo, tra i motivi, la violazione del termine di dodici mesi di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente estromesso la Regione Molise, ritenuta carente di legittimazione passiva per l’assenza di censure avverso propri atti, e ha accolto il ricorso con assorbimento degli altri motivi, ravvisando la fondatezza della censura relativa alla decadenza dal potere di autotutela.
Il provvedimento di annullamento è stato adottato a distanza di oltre quattro anni dal rilascio del permesso di costruire. Il Tribunale ha escluso che la diversa individuazione del dies a quo proposta dal Comune — coincidente con la data di presentazione della SCIA in variante — possa eludere il termine decadenziale, atteso che il provvedimento di primo grado era stato comunque adottato nel 2019.
Ha inoltre ritenuto non ricorrenti i presupposti della deroga di cui al comma 2-bis dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, che consente l’annullamento oltre il termine solo per i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false o mendaci, accertate con sentenza passata in giudicato. La giurisprudenza richiede, al riguardo, un intento fraudolento o malizioso del richiedente, tale da indurre in errore l’Amministrazione: non ogni imprecisione progettuale può essere valorizzata a tal fine.
Nel caso di specie, l’erronea indicazione della zona urbanistica nella relazione tecnica allegata alla richiesta di permesso di costruire è stata considerata un mero errore materiale, inidoneo ad integrare gli estremi della falsa rappresentazione. L’Amministrazione era, infatti, a conoscenza della reale localizzazione dell’intervento, avendo rilasciato l’autorizzazione paesaggistica con espresso riferimento alla zona agricola.
Il Collegio ha, infine, disatteso il richiamo ai principi dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017, trattandosi di fattispecie sorta nella vigenza del testo originario di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, precedente all’introduzione del termine di dodici mesi, applicabile alla vicenda in esame.
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Nota della Redazione
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