Esecuzione del decreto di equa riparazione e poteri del giudice dell’ottemperanza (TAR Puglia n. 1353 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., acquista valore ed efficacia di cosa giudicata in materia di diritti soggettivi. L’inerzia dell’amministrazione debitrice oltre il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integra il presupposto del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. La dichiarazione resa ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi dalla sua trasmissione legittimano la fissazione del termine per l’adempimento e la nomina del commissario ad acta. Al commissario non spetta compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 e dell’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto cron. n. 2195/2016 del 20.10.2016, accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma a titolo di equa riparazione, oltre spese.
Il decreto, notificato con formula esecutiva, non era opposto e non era eseguito. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. L’amministrazione si costituiva in giudizio senza dare prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma la regolarità in rito del ricorso, riconoscendo al decreto natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore di cosa giudicata. Lo stesso è stato notificato al Ministero e non opposto, con conseguente consolidamento del titolo.
La Corte rileva che è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha inoltre reso la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001, attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, le eventuali azioni giudiziarie intraprese, l’importo ancora dovuto e la modalità di riscossione prescelta.
Verificato il decorso dei sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza pagamento, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, l. n. 89/2001, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme ivi indicate se e nella misura in cui siano ancora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il TAR fissa il termine di 90 giorni per l’adempimento e nomina, fin d’ora, commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Al commissario non è dovuto compenso in virtù dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Segue la condanna del Ministero alle spese, liquidate in favore del difensore antistatario, e al rimborso delle spese vive per copie conformi e certificazione di passaggio in giudicato, secondo l’orientamento di Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017.
Nota della Redazione
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