Ottemperanza al decreto di equa riparazione senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 169 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte d’Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, dovendosi ritenere superato il diverso orientamento in precedenza seguito dal giudice amministrativo. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e va ordinata l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Può essere riconosciuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e il commissario provvede alla loro rifusione in caso di inerzia dell’amministrazione.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di eredi del soggetto in favore del quale era stata riconosciuta l’equa riparazione, agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi legali dalla domanda.

Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata. I ricorrenti hanno inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e, decorsi sei mesi dalla presentazione della richiesta senza alcun esito, hanno proposto l’actio iudicati chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione preliminare della necessità della notificazione del titolo esecutivo e del decorso del termine dilatorio ex art. 14 d.l. n. 669/1996. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il giudice ritiene che tali adempimenti non siano più dovuti per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello ex legge n. 89/2001, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è accolto ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni.

Quanto alla richiesta astreinte, non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8.

Sulle spese, liquidate in complessivi euro 552,00 oltre accessori con distrazione, il Collegio applica i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. Il commissario provvederà al loro pagamento in caso di mancata rifusione nel medesimo termine, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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