Ottemperanza al decreto Pinto senza termine dilatorio e penalità di mora (TAR Calabria n. 168 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle azioni di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, essendo sufficiente la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi dalla sua presentazione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, e va determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi corrispettivi, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario. L’amministrazione sopporta l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato.

Il Fatto

I ricorrenti agivano dinanzi al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Catanzaro con cui il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento, in loro favore, di una somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre accessori e spese. Il titolo era divenuto definitivo ed era stato ritualmente notificato all’amministrazione.

I creditori avevano altresì inoltrato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001; dal deposito dell’istanza erano trascorsi sei mesi senza esito. Il Ministero non si costituiva in giudizio. Oltre all’ottemperanza, i ricorrenti chiedevano la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo ulteriore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a.. Il decreto della Corte d’Appello aveva autorità di cosa giudicata ed era stato notificato all’amministrazione, che non aveva dimostrato di avervi dato esecuzione. Su quest’ultimo punto il TAR ha richiamato l’onere probatorio gravante sulla P.A., secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 13533/2001.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda il superamento del c.d. termine dilatorio. Il Tribunale, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ha ritenuto che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello emessi ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021. Risultava invece integrato il requisito della richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e del decorso dei sei mesi.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. In assenza di iniquità o cause ostative, la penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi corrispettivi, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.

La decorrenza dell’ulteriore importo è stata fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021. Il TAR ha quindi ordinato l’esecuzione del giudicato entro trenta giorni dalla notifica, nominando sin d’ora commissario un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. Le spese, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, sono state poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, e il loro pagamento sarà curato dal commissario in caso di ulteriore inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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