Il Sindaco non può vietare l’aumento dei limiti elettromagnetici stabiliti dallo Stato (TAR Liguria n. 275 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco non può adottare un’ordinanza contingibile e urgente che vieti, in via generalizzata e senza termine finale, l’aumento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dallo Stato. La materia dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità è riservata alla competenza esclusiva statale dall’art. 4 della legge n. 36/2001, e l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 vieta espressamente ai Comuni di incidere su tali limiti anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti. Le ordinanze extra ordinem presuppongono un’emergenza sanitaria locale o un pericolo grave ed effettivo per l’incolumità della popolazione, accertato con istruttoria tecnica attendibile. Il divieto sine die e su aree generalizzate del territorio contrasta con la natura straordinaria del potere e con il principio di proporzionalità.
Il Fatto
La ricorrente è un operatore di telecomunicazioni che gestisce sul territorio nazionale una rete di impianti e stazioni radio base. L’art. 10 della legge n. 214/2023 aveva elevato a 15 V/m il valore massimo di esposizione, in luogo del precedente limite di 6 V/m fissato dal d.P.C.m. dell’8.7.2003, prevedendo l’adeguamento regolamentare entro centoventi giorni e, in difetto, l’applicazione provvisoria e cautelativa del nuovo valore.
Non essendo intervenuto l’adeguamento, dall’1.5.2024 diveniva operativo il limite di 15 V/m. Il Sindaco del Comune intimato ha allora adottato un’ordinanza contingibile e urgente con cui ha vietato su tutto il territorio comunale qualsiasi aumento dei campi elettromagnetici oltre i 6 V/m, in attesa di non precisati approfondimenti scientifici. La ricorrente ha impugnato l’atto, deducendo incompetenza, difetto dei presupposti di contingibilità e urgenza, difetto di istruttoria e di motivazione, assenza di un termine finale di efficacia e violazione del principio di proporzionalità. Il Comune non si è costituito; il Ministero delle imprese e del made in Italy ha aderito al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio scrutinа congiuntamente i motivi e li ritiene fondati. Il punto di partenza è la ripartizione di competenze delineata dalla legge quadro sull’elettromagnetismo: l’art. 4 della legge n. 36/2001 attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 307 del 2003, ha individuato in tale riserva il punto di equilibrio tra la tutela dalle emissioni e la realizzazione degli impianti necessari al Paese.
Su questa base il Tribunale rileva la violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, che vieta ai Comuni sia di introdurre limitazioni alla localizzazione delle stazioni radio base in aree generalizzate del territorio, sia di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione. L’ordinanza impugnata ha esattamente questo effetto: impedisce all’operatore di avvalersi del nuovo limite per adeguare la rete alla tecnologia 5G.
Il provvedimento difetta poi dei presupposti. Le ordinanze extra ordinem richiedono un’emergenza sanitaria locale o un altro pericolo grave ed effettivo per l’incolumità della popolazione. Il Sindaco si è limitato a richiamare un rischio generico, senza alcun accertamento tecnico scientificamente attendibile, come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 1942 del 2023). Manca inoltre un termine finale di efficacia certo, in contrasto con la natura straordinaria del potere (TAR Liguria, Sez. I, n. 751 del 2023).
Il Collegio esclude infine che il principio di precauzione, richiamato dall’art. 191 TFUE, possa giustificare il divieto: esso non impone di vietare ogni attività solo ipoteticamente foriera di rischi privi di riscontro oggettivo e verificabile. Il limite di 15 V/m introdotto dalla legge statale è peraltro quattro volte inferiore a quello comunitario di 60 V/m. L’ordinanza è quindi annullata, con condanna del Comune alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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