Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio amministrativo (TAR Sardegna n. 148 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la parte ricorrente dichiari espressamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso e il resistente aderisca a tale richiesta, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità consegue alla cessazione dell’interesse strumentale alla definizione del giudizio e non richiede l’esame del merito della controversia. In presenza della richiesta congiunta delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato dinanzi al TAR Sardegna il provvedimento interdittivo adottato dal Comune resistente ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, relativo a una pratica SUAP concernente la sanatoria di pertinenze di una struttura produttiva. L’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è stata respinta con ordinanza del 25.2.2022.
Successivamente, in data 17.11.2025, la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione con la quale ha dato atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso, chiedendo che ne fosse dichiarata l’improcedibilità. Il Comune resistente ha aderito alla richiesta con dichiarazione depositata il 7.1.2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente ha espressamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il Comune resistente ha aderito alla richiesta con apposita dichiarazione.
Il giudice amministrativo ha quindi ritenuto che, in conformità alla richiesta avanzata dalle parti, non restasse altro che pronunciarsi in rito. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente e condivisa dalla parte resistente, integra la fattispecie di cui all’art. 35, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina i casi di improcedibilità del ricorso.
Il Collegio ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della richiesta congiunta delle parti. La decisione è stata assunta all’esito dell’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.