Aggiudicazione definitiva e verifica di anomalia disciplinate dal nuovo codice (TAR Calabria n. 482 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di un giudizio amministrativo di impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione definitiva, il tribunale adito in sede cautelare può fissare direttamente l’udienza pubblica per la trattazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., qualora ritenga che le esigenze cautelari della parte ricorrente possano essere adeguatamente salvaguardate dalla sollecita definizione del giudizio. In tal caso, l’ordinanza non contiene alcuna valutazione prognostica sulla fondatezza del ricorso, né si pronuncia sulla sussistenza del fumus boni juris o del periculum in mora, limitandosi a comprimere i tempi processuali per garantire una decisione definitiva sulla legittimità della procedura di gara.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata nella gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria comunale, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della controinteressata. La ricorrente ha contestato, in particolare, i verbali di gara relativi all’ammissione dell’offerta della controinteressata e alla valutazione delle offerte tecniche, nonché la mancata attivazione della verifica di anomalia dell’offerta risultata aggiudicataria. Ha inoltre impugnato il disciplinare di gara nella parte in cui riproduce il meccanismo della c.d. “doppia soglia” di cui all’abrogato art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro nello stesso.
La Motivazione del TAR
Il TAR Calabria, rilevata la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda cautelare presentata dalla società ricorrente. I giudici hanno ritenuto che le esigenze rappresentate dalla ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate non già mediante una pronuncia immediata sulla sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, ma attraverso la sollecita fissazione del merito della controversia, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La scelta del tribunale di non delibare il fumus boni juris implica che le censure proposte avverso l’aggiudicazione e il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse non sono state oggetto di alcuna valutazione, nemmeno sommaria. L’ordinanza non entra pertanto nel merito delle questioni relative all’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 36/2023 in materia di verifica di anomalia e di esclusione automatica, lasciando impregiudicata la loro definizione in sede di decisione definitiva.
La fissazione dell’udienza pubblica a una data prossima, individuata nel 3 febbraio 2027, rappresenta lo strumento processuale ritenuto più idoneo a contemperare l’interesse della ricorrente a una celere definizione del giudizio e l’interesse pubblico alla pronta esecuzione dell’appalto. La natura ordinatoria del provvedimento assunto in camera di consiglio evidenzia la volontà del tribunale di riservare ogni valutazione sulla legittimità della procedura alla fase di merito, evitando pronunce interinali che potrebbero risultare non conferenti con la decisione finale.
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Nota della Redazione
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