Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro e carenza di reddito idoneo (TAR Lombardia n. 365 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato fondato sull’accertata assenza, in capo al richiedente, di un reddito idoneo al sostentamento. Ai fini della valutazione dei requisiti rileva la situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento, restando irrilevanti le sopravvenienze successive, anche se consistenti nella dimostrazione del reddito di un familiare convivente o nella produzione di proposte di lavoro. La mancata traduzione dell’atto e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determinano l’annullamento quando il difetto procedimentale non ha inciso sul contenuto dispositivo del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino ucraino, presenta in data 12.04.2018 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Con atto del 07.03.2019 il Questore della Provincia di Milano rigetta la domanda, rilevando che il richiedente non ha prodotto alcun reddito dal 2013 sino all’ultimo accertamento compiuto dall’amministrazione.

Il provvedimento viene impugnato davanti al TAR Lombardia, unitamente all’avviso di avvio del procedimento. La domanda cautelare è rigettata per difetto di fumus boni iuris. La causa perviene alla decisione nel merito all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che l’atto impugnato è motivato in ragione della mancata produzione di redditi per un arco temporale pluriennale. Tale circostanza, ad avviso del giudice, giustifica la conclusione dell’amministrazione circa l’insussistenza delle condizioni per il rinnovo del titolo, alla luce dell’art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998.

A fronte di ciò non può opporsi, sul piano fattuale, la dimostrazione del reddito di una persona convivente né la produzione di proposte di lavoro. Il Tribunale ribadisce l’orientamento della Sezione secondo cui ogni sopravvenienza rispetto al provvedimento resta irrilevante ai fini del giudizio di legittimità.

Infondate sono le censure di carattere procedimentale. Quanto alla mancata traduzione dell’atto e alla mancata allegazione dei documenti richiamati, il ricorrente è stato comunque in grado di proporre tempestivamente ricorso e di esercitare il proprio diritto di difesa. Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, non è indicata alcuna circostanza che avrebbe potuto influire sul contenuto del provvedimento in concreto, con conseguente applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Il giudice dichiara manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 4, 24, 25, 27, 111 Cost., perché fondata sull’erroneo presupposto che la disposizione comprima i diritti inviolabili dello straniero, mentre essa non contiene alcuna previsione che impedisca l’esercizio del diritto di difesa. Il Collegio esclude, inoltre, la lesione dei diritti fondamentali, essendo il diniego fondato sulla sola carenza di reddito idoneo, e non sulla pericolosità sociale.

Il ricorso è pertanto rigettato. La risalenza temporale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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