Ottemperanza al giudicato e astreinte anche per le condanne pecuniarie della P.A. (TAR Puglia n. 838 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. trova applicazione per tutte le decisioni di condanna adottate dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie. L’istituto ha matrice sanzionatoria e funzione di coazione indiretta: si cumula alla tutela risarcitoria senza dar luogo a duplicazione del medesimo danno. Accertata la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine dilatorio e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. La mancanza di disponibilità finanziarie non giustifica il ritardo, perché l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 consente il pagamento anche in assenza di copertura nel pertinente capitolo.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, con sentenza n. 1801/2023 aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dal coniuge e dai figli di una paziente deceduta per infezione contratta a seguito di trasfusioni, liquidando i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti.
La sentenza, notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute e all’Avvocatura distrettuale dello Stato, era passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni prescritto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, gli eredi hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertata perdurante inadempienza dell’Amministrazione e ne trae l’ordine di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato, con corresponsione delle somme liquidate in favore degli eredi entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione, detratto quanto già eventualmente versato.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, perché provveda entro i successivi 120 giorni in sostituzione dell’Amministrazione.
Sul secondo versante, il TAR accoglie la domanda di fissazione dell’astreinte. Richiamando l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, il Collegio ribadisce che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. opera per tutte le decisioni di condanna ex art. 112 cod. proc. amm., incluse quelle a contenuto pecuniario. La penalità assume “una più marcata matrice sanzionatoria” e si atteggia a tecnica compulsoria che si affianca, in termini di completamento e cumulo, alla tecnica surrogatoria propria del giudizio di ottemperanza: trattandosi di pena e non di risarcimento, non si configura alcuna inammissibile doppia riparazione di un unico danno.
Il Collegio segnala che l’esito dell’azione era sostanzialmente scontato e che l’instaurarsi del contenzioso produce aggravi di costo certi; né possono addursi difficoltà contabili, posto che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, al comma 2, consente il pagamento anche in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo. Nell’esercizio del potere discrezionale di graduazione, la penalità di mora è determinata, per ogni giorno di ritardo, in una somma pari agli interessi legali, decorrente dalla scadenza del termine di 120 giorni per eseguire l’ordine di pagamento. Tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della ridotta attività difensiva richiesta.
Nota della Redazione
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