Ottemperanza al giudicato retributivo: decorrenza delle astreintes e commissario ad acta (TAR Lazio n. 15455 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza per l’esecuzione di un giudicato del giudice ordinario, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge. L’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato in dispositivo; in caso di infruttuoso decorso, è nominato commissario ad acta il funzionario già preposto alla gestione della spesa, senza diritto a compenso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta anche a fronte del ritardo già maturato, ma decorre dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito innanzi al TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, n. 1259 del 2020, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto al riconoscimento del livello stipendiale corrispondente all’anzianità maturata nel periodo di pre-ruolo e alla corresponsione delle relative differenze retributive, oltre interessi e spese.
Notificato il titolo esecutivo, l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento. Il Ministero ha rappresentato di aver adottato e trasmesso alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato il decreto di ricostruzione di carriera, ottenendo il visto di controllo contabile, e di essere in attesa degli adempimenti spettanti al Ministero dell’economia e delle finanze. Un primo rinvio era stato disposto con ordinanza n. 7423 del 2026. Alla udienza del 22 settembre 2026, non essendo pervenuta notizia del pagamento, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricondotto la fattispecie all’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per l’ottemperanza al giudicato. La domanda è stata ritenuta fondata perché diretta a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
Il Tribunale ha verificato i presupposti processuali: il titolo esecutivo risulta ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione intimata ed è decorso dalla notifica il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Risulta per tabulas che l’Amministrazione non abbia proceduto al pagamento delle somme dovute. Da qui l’obbligo di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di infruttuoso decorso del termine, è stato nominato fin da ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato del Lazio. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo il decorso del termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Il Collegio ha escluso alcun compenso, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.
Quanto alla richiesta di astreintes, il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme ha giustificato la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le penalità, tuttavia, sono state fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati in dispositivo e commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorso è stato accolto nei termini e limiti di cui in motivazione.
Nota della Redazione
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