Permesso per attesa occupazione escluso in caso di mancata formalizzazione del rapporto (TAR Emilia-Romagna n. 227 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un posto di lavoro già regolarmente instaurato e non una mera promessa di occupazione. La mancata formalizzazione del rapporto di lavoro per rinuncia del datore di lavoro impedisce il rilascio del permesso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.L. n. 73/2022. La perdita della stagionalità, conseguente alla mancata conclusione dell’iter prescritto, preclude il rilascio del permesso per attesa occupazione. È inammissibile l’impugnazione del solo preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, atto non lesivo.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero entrato in Italia con visto di ingresso emesso in forza di nulla osta al lavoro stagionale rilasciato dalla Prefettura di Napoli, presentava alla Questura di Bologna domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’Amministrazione la dichiarava irricevibile sul rilievo che l’iter presso il SUI della Prefettura non era stato concluso.

Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo difetto di motivazione, eccesso di potere e violazione dell’art. 42, comma 4, del D.L. n. 73/2022. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare ai fini del riesame. In adempimento, la Questura adottava un nuovo provvedimento, previo preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990, negando il rilascio del permesso per lavoro subordinato e di quello per attesa occupazione. Avverso tali atti il ricorrente proponeva motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo l’atto originario superato dal nuovo provvedimento adottato in sede di riesame. Quanto ai motivi aggiunti, rileva in via preliminare che essi investono formalmente solo il preavviso di rigetto e non il provvedimento definitivo.

Nel merito, il Collegio esclude il diritto al permesso per lavoro subordinato. Il ricorrente era entrato in Italia con visto emesso in base a nulla osta stagionale; l’istanza presentata dal datore di lavoro si era conclusa negativamente per rinuncia dello stesso, con conseguente mancata formalizzazione del rapporto. Difetta quindi il presupposto per l’applicazione dell’art. 42, comma 4, del D.L. n. 73/2022.

Il Tribunale esclude altresì l’operatività dell’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998, che presuppone la regolare instaurazione del rapporto e il rilascio del relativo titolo di soggiorno, circostanze non riscontrabili nella specie. La mancata perfezione dell’iter comporta la perdita della stagionalità, con la conseguenza che non vi è spazio per il permesso per attesa occupazione, richiamando TAR Puglia, Bari, sez. III, 2 maggio 2024, n. 544.

Nessuna applicazione analogica è ammessa per l’art. 103, comma 4, del D.L. n. 34/2020 in tema di emersione dal lavoro irregolare. La giurisprudenza richiamata — Consiglio di Stato, sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6979; TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 dicembre 2023, n. 18171 — chiarisce che in presenza di una semplice promessa di lavoro, senza sottoscrizione del contratto di soggiorno, non è possibile ottenere il permesso per attesa occupazione. I motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *