Accesso agli atti sul rapporto informativo del committente pubblico al lavoratore dell’appaltatore (TAR Sicilia n. 3114 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale spetta a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, personale e specifico, collegato al documento richiesto, non essendo necessaria la pendenza di un giudizio. Nel rapporto tra committente pubblico e appaltatore, il lavoratore dipendente di quest’ultimo vanta interesse qualificato all’ostensione del rapporto informativo trasmesso dal committente al datore di lavoro, dei conseguenti atti disciplinari e della richiesta di sostituzione dall’organico, perché tali atti incidono sulla sua sfera giuridico-lavorativa. La clausola del regolamento interno adottato ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990, che sottrae all’accesso i rapporti sul personale proprio dell’Ente e i documenti utilizzabili a fini disciplinari, non si estende in via analogica ai dipendenti di soggetti terzi affidatari, stante la diversità del rapporto che ne è alla base. Il diniego che si limiti a qualificare l’istanza come esplorativa, senza motivazione puntuale sulle ragioni ostative e senza valutazione comparativa con le esigenze di difesa, è illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente, guardia particolare giurata impiegata nell’appalto di vigilanza del porto di Catania, subiva in data 18 marzo 2025 un controllo presso il Varco Darsena. L’Autorità di Sistema Portuale trasmetteva alla società appaltatrice un rapporto riservato, invitandola ad adottare i provvedimenti del caso; la società avviava la procedura disciplinare e in data 23 aprile 2025 disponeva il trasferimento del lavoratore presso sedi operative della provincia di Ragusa.

Con istanza n. 2545/2025 del 15 maggio 2025, il ricorrente chiedeva copia della documentazione relativa al controllo, al provvedimento disciplinare e alla richiesta di sostituzione dall’organico dell’appalto, la cui scadenza era fissata per il gennaio 2026. L’Amministrazione negava l’accesso con nota del 6 giugno 2025, ritenendo l’istanza esplorativa, l’interesse non giuridicamente rilevante e la documentazione sottratta ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990. Il lavoratore proponeva ricorso, con domanda di annullamento del diniego e di condanna all’esibizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Richiamando il consolidato orientamento amministrativo, i giudici ribadiscono che l’interesse deve presentare i caratteri della personalità, specificità e immediatezza e che l’accesso non può servire a un controllo generalizzato sull’azione amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3599 del 29.04.2025).

Superata questa soglia, il Tribunale verifica in concreto la posizione del ricorrente. La documentazione richiesta concerne direttamente l’istante, perché attiene a fatti e a provvedimenti che incidono sulla sua sfera giuridico-lavorativa: il controllo che ha dato origine al rapporto informativo, la sanzione del 23 aprile 2025 e la richiesta di sostituzione dall’organico. Ne deriva la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e personale all’ostensione, funzionale alla tutela della posizione professionale e contrattuale, anche in vista della scadenza dell’appalto.

Il Collegio censura poi il diniego sul piano motivazionale. L’Amministrazione si è limitata ad affermare che l’istanza era esplorativa e priva di interesse giuridicamente rilevante, senza indicare in modo puntuale le specifiche ragioni ostative né operare alcuna valutazione comparativa tra l’esigenza di riservatezza e il diritto di difesa dell’istante. Richiamando Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2516 del 02.05.2012, il Tribunale ricorda che la documentazione richiesta deve costituire, in astratto, un mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante.

Quanto alla difesa dell’Amministrazione, fondata sull’art. 24, comma 2, della legge sul procedimento e sul regolamento interno che sottrae all’accesso i rapporti informativi sul personale dell’Ente e i documenti utilizzabili a fini disciplinari o di dispensa, il Collegio ne esclude l’applicabilità. La previsione regolamentare riguarda il personale proprio dell’Autorità e non quello dei soggetti terzi affidatari di appalto: gli atti in questione concernono un lavoratore dipendente della società appaltatrice, non un dipendente dell’Ente. L’estensione in via analogica è quindi preclusa, né rileva che la procedura disciplinare si sia svolta in ambito privatistico.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego e ordine di esibizione, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di procedere a oscuramenti mirati dei dati sensibili o non pertinenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e pertinenza di cui al d.lgs. n. 196/2003. In caso di persistente inadempienza è nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Regione Siciliana; le spese sono liquidate in euro 1.100,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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