Contributo di costruzione esigibile entro 30 giorni dalla SCIA (TAR Lombardia n. 1687 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per il pagamento della quota di contributo di costruzione relativa al costo di costruzione è rimesso alla disciplina comunale in virtù dell’inciso “con le modalità e le garanzie stabilite dal comune” contenuto nell’art. 16, comma 3, del TUE e nell’art. 48, comma 7, della LR Lombardia n. 12 del 2005. Il Comune può pertanto imporre il pagamento entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA o dal rilascio del permesso di costruire, salva la facoltà di rateizzazione. La clausola normativa che fissa il pagamento “in corso d’opera” e “non oltre sessanta giorni” dalla ultimazione dei lavori individua il limite finale dell’obbligazione, non il momento iniziale del suo adempimento. È legittima la sanzione per ritardato pagamento applicata ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 380/2001 quando l’operatore economico non rispetti la modalità temporale stabilita dall’ente locale.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune di Milano una SCIA alternativa al permesso di costruire per la realizzazione di un edificio ad uso uffici. All’avvio dei lavori versava la prima rata del contributo sul costo di costruzione e prestava una polizza fideiussoria a garanzia delle rate successive.
Il Comune intimava il pagamento dell’intero costo di costruzione e contestualmente applicava la sanzione per ritardato pagamento prevista dall’art. 42 del TUE. La società contestava unicamente la sanzione, senza discutere l’entità del costo di costruzione, e chiedeva l’annullamento dell’atto. Respinta l’istanza di riesame, proponeva ricorso davanti al TAR Lombardia, lamentando l’illegittima applicazione della sanzione. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione centrale nel termine per il pagamento del costo di costruzione. La ricorrente valorizza le espressioni “in corso d’opera” e “non oltre sessanta giorni dalla data dichiarata di ultimazione dei lavori”, sostenendo che la legge imporrebbe il pagamento solo a partire dall’avvio dei lavori e comunque entro il termine finale dalla loro conclusione, e non dalla presentazione della SCIA.
Il Tribunale ritiene la tesi non condivisibile. L’interpretazione dell’art. 16, comma 3, del TUE e dell’art. 48, comma 7, della LR n. 12 del 2005 deve tenere conto dell’inciso “con le modalità e le garanzie stabilite dal comune”, che rimette all’Amministrazione la determinazione concreta dei modi di pagamento. La previsione del pagamento “in corso d’opera” e del limite dei sessanta giorni dalla ultimazione opera quindi come termine finale dell’adempimento, non come momento di decorrenza dell’obbligo.
Il Comune di Milano ha esercitato questa facoltà con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 2007 e la successiva deliberazione della Giunta n. 1008 del 2013, integrate dalla circolare n. 2 del 2011 e dalla determinazione dirigenziale n. 425 del 2006. In base a tale disciplina il costo di costruzione va pagato entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA o dal rilascio del permesso di costruire, con facoltà di rateizzazione e prima rata nel medesimo termine.
Il Collegio sottolinea che si tratta di disciplina conoscibile con l’ordinaria diligenza e che la società, in quanto operatore del settore edilizio, era tenuta alla diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, cod. civ.. Il costo di costruzione è determinato sin dal momento del titolo edilizio o della SCIA e, a differenza degli oneri di urbanizzazione, non può formare oggetto di scomputo mediante opere di urbanizzazione. Nella stessa SCIA la società si era impegnata al pagamento con le modalità stabilite dal Comune.
Il ricorso è pertanto rigettato nel suo unico motivo. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità e peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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