Revoca AFV per reiterata omessa vigilanza sull’esercizio venatorio (TAR Emilia-Romagna n. 420 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di aziende faunistico-venatorie, la revoca dell’autorizzazione non presuppone la gravità delle infrazioni, ma la loro reiterazione, non essendo richiesta né la recidiva specifica né la definitività degli accertamenti sanzionatori. All’AFV è attribuito il ruolo di garante del rispetto della normativa venatoria nel territorio di competenza, con la conseguenza che risponde anche in vigilando per le condotte di cacciatori e direttore. L’art. 14, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2008 esige che l’attestazione di prova di tiro sia personale di ciascun cacciatore di selezione, oltre all’accompagnamento da soggetto abilitato da almeno tre anni. La revoca dell’autorizzazione determina automaticamente la costituzione in zona di rifugio, con esclusione di ogni discrezionalità amministrativa.
Il Fatto
L’azienda agricola ricorrente aveva ottenuto nel 2012, e poi rinnovato nel 2019, l’autorizzazione a gestire un’azienda faunistico-venatoria sui propri terreni. A seguito di controlli della Polizia locale della Città metropolitana di Bologna, emergono numerose violazioni nella gestione degli ungulati e nell’esercizio venatorio per gli anni 2016-2021. Dopo una prima diffida del 2021 e una seconda del maggio 2022, la Regione avvia il procedimento di revoca e, in esito alla verifica della documentazione, contesta la trasgressione reiterata delle disposizioni in materia.
Con determina dirigenziale del 28 giugno 2023 viene disposta la revoca dell’autorizzazione, motivata per relationem con rinvio alla relazione istruttoria. La società impugna la revoca articolando quattro censure, tra cui la violazione dell’art. 7 della D.G.R. n. 969/2002, il difetto di proporzionalità e l’illegittimità della revoca in assenza di accertamenti definitivi. Con motivi aggiunti impugna la deliberazione della Giunta regionale con cui è stata istituita una zona di rifugio sul medesimo territorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il riparto di competenze delineato dalla L.R. n. 13 del 2015: alla Regione spettano programmazione e pianificazione, mentre Province e Città metropolitana conservano vigilanza e sanzioni, restando in capo alla Regione il potere di intervenire sulle conseguenze autorizzatorie. Passa poi all’esame delle contestazioni riportate nei trentaquattro verbali richiamati nell’atto di revoca.
Quanto all’art. 14, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2008, il Tribunale respinge l’interpretazione della ricorrente: l’attestazione di prova di tiro deve essere posseduta personalmente da ciascun cacciatore, in linea con l’art. 56 della L.R. n. 8 del 1994, di cui la norma regolamentare costituisce attuazione. Analogamente, l’allegato tecnico chiarisce che l’accompagnamento spetta a cacciatore abilitato da almeno tre anni, requisito che il direttore non possedeva per stessa ammissione della ricorrente.
La responsabilità dell’AFV non può essere trasferita sui singoli cacciatori o sul direttore: all’azienda è specificamente attribuita la competenza a garantire il rispetto della normativa, e la commistione tra soggetto controllore e soggetto autore della violazione appare particolarmente grave. Il richiamo alla corretta ottemperanza agli obblighi documentali è inconferente, non essendo tale profilo alla base della revoca.
Quanto alla proporzionalità, il Collegio rileva che l’art. 7 della D.G.R. non richiede la gravità delle infrazioni, ma la reiterazione, ravvisabile anche in assenza di recidiva specifica. Sulle contestazioni sanzionatorie, richiamando Cons. Stato n. 1242/2022, si afferma l’autonomia tra valutazione penale e valutazione amministrativa, non richiedendosi un accertamento definito con sentenza. La revoca non presuppone dunque l’adozione dell’ordinanza ingiunzione.
Il ricorso per motivi aggiunti è respinto per palese infondatezza, potendosi prescindere dalle eccezioni di tardività e improcedibilità: esclusa l’illegittimità dell’atto presupposto, cade la dedotta illegittimità derivata. La zona di rifugio consegue automaticamente alla revoca ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 8/1994, senza margini di discrezionalità. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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