Ottemperanza al giudicato sul bonus Carta del Docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2625 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, divenuta definitiva e recante condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, costituisce titolo eseguibile esperibile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 c.p.a.. L’azione di ottemperanza presuppone la definitività del provvedimento e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di protratta inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, il quale opera senza ulteriore compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, n. 563 del 18.12.2024, con cui era stato ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento del bonus Carta del Docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, nella misura di euro 1.000,00 per una ricorrente e di euro 1.500,00 per l’altra, oltre accessori, per il lavoro svolto alle dipendenze del medesimo Ministero.

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 94 del 2025, aveva parzialmente riformato il titolo espungendo, per una sola ricorrente, il riconoscimento relativo all’anno scolastico 2021/2022. Le istanti hanno quindi agito per l’ottemperanza alla sentenza di primo grado nella parte non riformata e in quella non impugnata, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti dell’azione. La sentenza del Tribunale è passata in giudicato, come attestato dal documento in atti del 21.11.2025.

Il giudice ha poi verificato gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. La sentenza è stata notificata presso la sede dell’amministrazione resistente il 22.12.2024; il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 18 gennaio 2026, quindi dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996.

Accertata l’inerzia, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al titolo mediante il pagamento delle somme indicate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato sin d’ora, per l’ipotesi di protratta inerzia, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il commissario dovrà attivarsi dietro apposita istanza di parte qualora, alla scadenza del termine assegnato, l’amministrazione non abbia adempiuto, e adottare ogni misura idonea a consentire il pagamento entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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