Ottemperanza alla carta docente: inerzia e commissario ad acta (TAR Puglia n. 281 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che non contesti in giudizio l’inadempimento dell’obbligo discendente dal titolo giudiziale esecutivo va condannata a dare completa esecuzione alla sentenza, per la sorte capitale oltre rivalutazione e interessi. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30 del 1997, opera quale condizione per l’esecuzione delle decisioni comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali. Decorso infruttuosamente tale termine e accertata la perdurante inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine congruo e nomina contestualmente il commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inadempimento. Quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, una sentenza che gli riconosceva il diritto al beneficio economico della c.d. “Carta docente”, con condanna del Ministero a garantirne la fruizione mediante accredito o, in via alternativa, al pagamento di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici considerati, oltre rivalutazione e interessi.

Il titolo, notificato nel 2023, era rimasto inadempiuto. Non essendo stata proposta impugnazione, la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito depositando documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: la pretesa fatta valere dal ricorrente risulta adeguatamente documentata e il titolo giudiziale è passato in giudicato, con attestazione della cancelleria del giudice del lavoro.

Il punto decisivo concerne il comportamento processuale dell’amministrazione. A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero non ha contestato in giudizio l’inadempimento dell’obbligo contenuto nel titolo azionato. Tale condotta assume rilievo determinante: l’assenza di contestazione consolida l’accertamento dell’inerzia e consente l’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza per la sorte capitale, oltre rivalutazione e interessi, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 era già decorso, sicché l’obbligo di esecuzione poteva essere concretamente azionato.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con facoltà di delega. Il commissario provvederà, entro i 90 giorni successivi, ad adottare gli atti necessari, avvalendosi ove occorra della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie.

Il Tribunale ha inoltre precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a., liquidate in € 750,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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