Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 391 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di eseguire il giudicato del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto del ricorrente alla carta docente. L’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l’ordine di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La mancata costituzione dell’Amministrazione, unitamente alla documentata notifica della sentenza, integra la prova dell’omesso adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro la sentenza n. 796/2023, che accertava il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione la predetta carta o strumento equipollente.
Nonostante la regolare notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, certificato dalla Cancelleria del Tribunale, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, non costituitasi in giudizio, sussistono i presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza.
Il TAR ha constatato che risultava scaduto il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, essendo intervenuta la notificazione della sentenza in data 30 novembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in complessivi € 1.000,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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