Rimessione per competenza territoriale in caso di atto generale regionale (TAR Puglia n. 474 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di competenza territoriale inderogabile dei tribunali amministrativi, l’atto di natura generale con effetti estesi all’intero territorio regionale è attribuito alla cognizione del TAR avente sede nel capoluogo di regione. La sezione staccata, dinanzi alla quale sia proposta impugnazione di un atto siffatto unitamente ad atti applicativi, deve rimettere gli atti al Presidente del TAR con sede nel capoluogo regionale per le determinazioni di competenza ai sensi dell’art. 47 cod. proc. amm., quando l’eccezione di difetto di attribuzione sia stata ritualmente formulata. La rimessione è disposta anche in assenza di adesione della parte ricorrente all’eccezione, atteso che la competenza funzionale è rilevabile d’ufficio e non è disponibile dalle parti.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di una struttura sanitaria privata, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, la deliberazione della Giunta Regionale n. 1933 del 9 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il piano di conversione dei posti residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali dei presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità. Ha impugnato altresì la successiva nota dipartimentale del 17 febbraio 2026, recante chiarimenti operativi, nella parte in cui imponeva alla struttura un termine perentorio di 60 giorni per presentare istanza di conferma o riconversione, con conseguente decadenza e revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento in caso di inosservanza. La società ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e, ove occorra, la declaratoria di nullità, inefficacia e illegittimità del verbale di pre-intesa del 12 gennaio 2024, nella parte in cui conteneva una clausola di rinuncia alle azioni e impugnazioni avverso i provvedimenti già adottati.
Nel giudizio si è costituita la Regione Puglia, che ha eccepito il difetto di attribuzione della sezione staccata di Lecce in favore del TAR con sede nel capoluogo regionale, ai sensi dell’art. 47 cod. proc. amm., avendo il ricorso ad oggetto anche un atto di natura generale con effetti estesi all’intero territorio regionale. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la società ricorrente, pur non aderendo all’eccezione, ha chiesto la rimessione degli atti al Presidente del TAR Puglia – Bari per le determinazioni di competenza e il rinvio della decisione sull’istanza cautelare ad esito dell’individuazione del giudice titolare.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha rilevato che l’eccezione di difetto di attribuzione formulata dalla difesa della Regione Puglia è rituale, in quanto il ricorso ha ad oggetto anche la delibera della Giunta regionale n. 1933 del 9 dicembre 2025, la quale costituisce un atto di natura generale con effetti estesi all’intero territorio regionale. Tale atto, in forza delle regole sulla competenza territoriale inderogabile dei tribunali amministrativi, è attribuito alla cognizione del TAR avente sede nel capoluogo di regione, ossia il TAR Puglia – Bari.
Il Collegio ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione ritualmente formulata, debba procedersi alla trasmissione degli atti al Presidente del TAR Puglia – Bari ai fini delle determinazioni di competenza. La rimessione è stata disposta in via officiosa, non essendo necessaria l’adesione della parte ricorrente all’eccezione, in quanto la competenza funzionale è sottratta alla disponibilità delle parti. La decisione sulla domanda cautelare proposta dalla società è stata conseguentemente rinviata all’esito dell’individuazione del TAR competente a conoscere del ricorso.
Il Tribunale amministrativo per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Presidente del TAR Puglia – Bari, mandando alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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