Ottemperanza al giudicato e carta del docente: termini, commissario e astreinte (TAR Liguria n. 211 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che ha accertato il diritto dei docenti non di ruolo ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, l’Amministrazione che non si costituisce non assolve all’onere di provare l’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice amministrativo ordina quindi il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione, disponendo il rilascio delle carte e l’accredito delle somme dovute entro un termine perentorio. Per il caso di perdurante inadempienza nomina il commissario ad acta e, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., irroga l’astreinte, commisurandola agli interessi legali sugli importi dovuti. Il dies a quo della penalità è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, ove sia necessaria un’attività aggiuntiva rispetto al mero versamento di somme.

Il Fatto

I ricorrenti, insegnanti non di ruolo con contratti a tempo determinato, hanno agito per l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, passata in giudicato. La pronuncia ottemperanda aveva accertato il loro diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’importo di € 500,00 annui, con riferimento a diversi anni scolastici, e il conseguente obbligo del Ministero di emettere le carte con le relative somme.

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di inadempimento dell’ordine del giudice amministrativo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, avendo i ricorrenti notificato la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione in data 10 agosto 2023.

Nel merito, il TAR ha rilevato che il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito e non ha quindi assolto all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., richiamando sul punto un proprio precedente conforme.

Da ciò la fondatezza dell’actio iudicati e l’ordine all’Amministrazione scolastica di compiere gli atti giuridici e materiali necessari a dare esecuzione al giudicato, rilasciando le carte del docente e accreditando le somme dovute, rispettivamente pari a € 1.500,00 e a due importi di € 1.000,00, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio ha richiamato pronunce di casi identici.

Per il caso di perdurante inadempienza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio, che provvederà in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente.

Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di astreinte, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sugli importi dovuti. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, essendo necessaria un’attività aggiuntiva rispetto al versamento di somme, costituita dall’emissione delle carte elettroniche; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento o, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *