Payback dispositivi medici: controversia appartiene al giudice ordinario (TAR Lazio n. 9581 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento regionale che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, approva l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e ne quantifica la quota dovuta non è espressione di potere autoritativo, ma di un’attività meramente tecnico-contabile e ricognitiva, interamente vincolata nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità procedurali. Ne consegue che la controversia, involgente un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale al corretto calcolo dell’importo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non ricorrendo un’ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 c.p.a..

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ha impugnato, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti statali e regionali di attuazione del c.d. payback per le annualità 2015-2018, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali e i provvedimenti con cui diverse Regioni hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, determinando gli importi dovuti da ciascuna. La società ha altresì domandato la condanna delle Amministrazioni alla restituzione delle somme compensate o trattenute.

Resistevano in giudizio il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Conferenza Stato-Regioni e alcune Regioni. All’udienza di smaltimento dell’arretrato, il Collegio ha sollevato d’ufficio l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ai provvedimenti regionali, trattenendo la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ricostruisce il quadro normativo del meccanismo di ripiano, rilevando come, dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, la disciplina sia stata nuovamente rimodulata dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha ridotto al 25 per cento la quota di ripiano dovuta dalle aziende, determinando ex lege la cessazione della materia del contendere per i ricorsi avverso i provvedimenti regionali.

Con riferimento all’impugnazione degli atti ministeriali, il Collegio respinge il ricorso, richiamando le motivazioni dei precedenti della Sezione, conformi ai principi enunciati dalla Consulta, che hanno escluso le censure relative alla lesione dell’art. 41 Cost. e alla violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., nonché quelle concernenti l’irretroattività e l’affidamento.

Quanto ai provvedimenti regionali di ripiano, il TAR ne dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione. L’attività demandata alle Regioni e Province autonome dal comma 9-bis dell’art. 9-ter è di carattere meramente attuativo-esecutivo: verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende soggette e imporre il pagamento della quota, senza alcun margine di discrezionalità né tecnica né amministrativa, trattandosi di un’attività interamente vincolata, a valle della fissazione del tetto e della certificazione del suo superamento, già compiute a livello statale.

In tale contesto, il rapporto tra l’Amministrazione regionale e l’impresa fornitrice assume natura paritaria: la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, non intermediato dall’esercizio di un potere autoritativo. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (nn. 28429/2022, 8188/2022 e 10089/2020), il Collegio conclude che la controversia, radicata a valle del potere, appartiene al giudice ordinario, indicando i termini di cui all’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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