Ottemperanza al giudicato e Carta docente: nomina del commissario ad acta (TAR Calabria n. 2013 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato e ne ordina l’esecuzione integrale entro un termine perentorio. Il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione, integra il presupposto per l’accoglimento dell’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza, con funzione sostitutiva rispetto all’inerzia dell’ente. I compensi dell’organo commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, norma dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori e ritenuta estensibile alle altre condanne al pagamento di somme.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 440/2023 del Tribunale di Crotone, sezione lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero all’accreditamento dell’importo complessivo di euro 1.000,00 e al pagamento delle spese di lite.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito chiedendo il rigetto della domanda e producendo un mandato di pagamento riferito, però, ad altro titolo esecutivo. La sentenza era stata notificata all’amministrazione e non era stata eseguita, onde la necessità del ricorso in ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la sentenza di condanna è stata notificata all’amministrazione resistente tramite posta elettronica certificata, completa di codice fiscale e annualità, ed è passata in giudicato. Ha inoltre constatato il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica senza che fosse intervenuta l’esecuzione.

Su tali presupposti il TAR ha ritenuto fondata l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione a cura della parte ricorrente.

Il Collegio ha quindi nominato sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, il commissario ad acta, individuato in un dirigente del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, il quale provvederà in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Sulla regolazione dei compensi dell’attività commissariale il TAR ha richiamato l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, applicandolo per analogia anche alle condanne al pagamento di somme diverse da quelle relative ai decreti decisori, con richiamo ai precedenti T.A.R. Calabria n. 757 del 2025 e T.A.R. Sicilia n. 1499 del 2025. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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