Commissariamento e liquidazione del consorzio di bonifica per inerzia e dissesto (TAR Trentino-Alto Adige n. 317 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il commissariamento di un consorzio di bonifica è legittimo quando l’ente, pubblico e soggetto ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, versi in una situazione di dissesto economico-finanziario accertata e di grave irregolarità gestionale, tale da compromettere il regolare funzionamento e lo svolgimento dei compiti istituzionali. L’inosservanza degli obblighi di collaborazione e informazione verso l’organo di vigilanza provinciale, la mancata redazione del piano di classificazione e la gestione dei contributi su base volontaria integrano gli estremi previsti dalla legge provinciale. L’art. 22 L.P. n. 5/2009 non esaurisce il commissariamento nella gestione ordinaria, ma consente alla Giunta provinciale di affidare al commissario anche la liquidazione e l’estinzione dell’ente, in virtù dell’art. 4, comma 7, L.P. n. 5/2009, che attribuisce alla Provincia il potere di disporre l’estinzione per garantire l’efficienza della bonifica. Il controllo di legittimità sui provvedimenti consortili si estende alla fase di richiesta di chiarimenti e documenti, che sospende il termine di decadenza.
Il Fatto
Il ricorrente, già presidente del consiglio di amministrazione di un consorzio di bonifica, e altro ricorrente, già direttore, impugnavano la delibera della Giunta provinciale che aveva disposto la commissariamento dell’ente, nominando un commissario incaricato della liquidazione e soppressione, nonché il decreto dirigenziale di annullamento dei bilanci consortili e i dinieghi dei contributi provinciali.
I ricorrenti deducevano l’insussistenza dei presupposti di legge, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, l’illegittimità dell’ordine di liquidazione e la violazione del principio di sussidiarietà, chiedendo l’annullamento degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’art. 22 L.P. n. 5/2009, che legittima l’intervento provinciale in presenza di gravi irregolarità nella gestione o quando il regolare funzionamento dell’ente non sia garantito. La perizia tecnica, commissionata dallo stesso consorzio, e la successiva integrazione avevano evidenziato un dissesto economico strutturale: assenza di un piano di classificazione dei fondi necessario per l’esazione dei contributi, gestione degli incarichi prevalentemente orale, contributi dei consorziati versati su base volontaria e reiterata copertura delle perdite mediante i contributi provinciali.
Il giudice amministrativo ha ritenuto infondate le censure sulla composizione degli organi e sulla posizione del direttore, rilevando l’incompletezza e la tardività delle comunicazioni all’amministrazione provinciale e l’adozione di determinazioni contrastanti, sintomatiche di una gestione opaca. La Corte ha respinto le doglianze sull’insussistenza dei presupposti, valorizzando il quadro probatorio complessivo e la mancata collaborazione con l’organo di vigilanza.
Quanto alla dedotta illegittimità dell’ordine di liquidazione, il Collegio ha chiarito che l’art. 4, comma 7, L.P. n. 5/2009 attribuisce alla Provincia il potere di disporre l’estinzione e la fusione dei consorzi al fine di assicurare l’efficienza della bonifica; non è pertanto illogico né contraddittorio affidare al commissario anche la fase liquidatoria, in difetto di una comprovata capacità di proseguire l’attività.
Infine, il TAR ha dichiarato inammissibili per tardività alcune censure avverso il decreto di annullamento dei bilanci, non impugnato nei termini, e ha ritenuto legittimo il diniego dei contributi, poiché l’amministrazione si era limitata a richiedere la documentazione dovuta. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite a favore della Provincia e del consorzio.
Nota della Redazione
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