Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5617 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata all’amministrazione, con decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, fissando il termine per provvedere. Qualora sia spirato il termine per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione e non potendo l’ente giovarsi del proprio contegno omissivo. Il commissario ad acta nominato sin d’ora non può invocare l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa come causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.

Il titolo non è stato impugnato ed è passato in giudicato. L’amministrazione non ha però dato esecuzione: la notifica del 3.4.2025 è rimasta infruttuosa e il termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni è decorso inutilmente. Da qui il ricorso, con richiesta di condanna al pagamento e di nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Richiamato l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., rileva che la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato ed è riconducibile alla fattispecie della lett. c), diretta a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso.

Quanto ai termini, il Tribunale ritiene rispettati sia quello di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., sia quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3 del medesimo codice. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione il 3.4.2025 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Non essendo stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il punto di maggiore interesse riguarda l’ipotesi in cui sia decorso il termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio: l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo. La ragione è duplice: la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità del ritardo alla sola condotta omissiva dell’ente, che non può avvantaggiarsi della propria inerzia.

Il Tribunale accoglie anche la domanda di nomina del commissario ad acta, individuato in un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento: l’organo straordinario deve porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento.

È invece respinta la domanda di condanna alle c.d. astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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