Ottemperanza per la carta docente: il TAR nomina il commissario ad acta in caso di inerzia del Ministero (TAR Lombardia n. 3437 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna dell’amministrazione al rilascio della carta docente, una volta passata in giudicato e ritualmente notificata, costituisce titolo per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’adempimento entro un termine assegnato e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dell’Ufficio. L’incarico commissariale integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato, alcuni docenti avevano ottenuto l’accertamento del diritto a fruire della carta docente per diversi anni scolastici, con condanna del Ministero a mettere a disposizione il beneficio economico. Nonostante la rituale notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non provvedeva ai pagamenti. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, al fine di conseguire l’integrale esecuzione della sentenza, limitatamente al rilascio della carta e non anche alle spese di lite, già distratte in favore dei difensori.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente circoscritto l’oggetto del giudizio di ottemperanza, escludendo che lo stesso potesse estendersi alle spese di lite liquidate dalla sentenza del giudice ordinario, in quanto non specificamente azionate in questa sede. Ha poi verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda, rilevando che rispetto al titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni dei ricorrenti dimostravano che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non aveva formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, con la conseguenza che il credito risultava non contestato nell’an e nel quantum.
Alla luce di tali rilievi, il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e gli ha assegnato il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, precisando che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto e che il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
La decisione si pone in continuità con i precedenti richiamati in motivazione, in materia di liquidazione delle spese nel giudizio di ottemperanza. Il ricorso è stato accolto e il Ministero condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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