Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 493 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto al docente non di ruolo il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Una volta decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, l’inerzia dell’Amministrazione integra l’inottemperanza e legittima l’ordine di conformazione. Il giudice fissa un termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, senza liquidazione di compenso quando l’incarico è affidato a un dipendente già inserito nella struttura dell’ente debitore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 329 del 18.04.2024, l’accertamento del diritto a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti assunti a tempo indeterminato, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un importo complessivo di euro 2.500,00 oltre interessi, con condanna dell’Amministrazione alle spese.
La decisione è rimasta ineseguita nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 18/02/2026. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato nel termine di sessanta giorni mediante emissione della Carta con accredito della somma dovuta. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza. L’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario non è stato contestato dall’Amministrazione intimata, rimasta contumace, e risulta documentato dal ricorrente.
Il Tribunale verifica inoltre il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza è avvenuta agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nel provvedimento, il 4/09/2025 e il 12.9.2025, come attestato dal Registro delle PP.AA.
Accertata l’inerzia, il TAR accoglie la domanda e ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, con corresponsione di euro 2.500 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
Per il caso di ulteriore inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato, che provvederà entro trenta giorni dalla richiesta del ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Tribunale dispone infine la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in ragione dell’omessa esecuzione dei pagamenti dovuti per Carta Docente nonostante l’ordine giudiziario, con aggravio di spese dei due giudizi.
Nota della Redazione
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