Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 494 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile quando il giudicato del giudice ordinario sia rimasto ineseguito e l’amministrazione non abbia contestato l’inadempimento. La circostanza che l’ente intimato non si costituisca non impedisce l’accoglimento, se il ricorrente documenta il passaggio in giudicato e la regolare notificazione del titolo. È presupposto del rimedio la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi al giudicato e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, senza liquidazione di compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Emilia-Romagna chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 527 del 01.10.2025 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo nominale di euro 500 annui e per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi e spese legali.

Secondo la ricorrente, la decisione era rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione al Ministero e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia in data 02/03/2026. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio. Dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’amministrazione intimata è emerso l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario, con conseguente esperibilità del rimedio ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm.

Il Tribunale ha poi accertato la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che le amministrazioni statali hanno per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza presupposta era avvenuta il 15/10/2025 agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nel registro delle pubbliche amministrazioni.

Valutati tali elementi, la domanda è stata accolta. Il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, provvedendo agli adempimenti imposti.

Per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, che provvederà entro i trenta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è prevista la liquidazione di alcun compenso commissariale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.100,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia Romagna per l’omessa esecuzione dei pagamenti dovuti per Carta Docente, nonostante l’ordine giudiziario, con aggravio di spese dei due giudizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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