Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 507 del 28.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza avverso una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al dictum giurisdizionale quando risulti l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e non sia contestato l’inadempimento. La mancata costituzione dell’Amministrazione intimata non impedisce l’accoglimento, poiché il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato e la regolare notifica del titolo. In caso di perdurante inerzia va nominato un commissario ad acta, che, se dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non ha diritto a compenso. L’omessa esecuzione di un ordine giudiziario già impartito, con aggravio di spese per due giudizi, giustifica la trasmissione degli atti alla Corte dei conti.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR chiedendo l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti assunti a tempo indeterminato, della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo nominale di 500 euro annui, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 2.000 euro, oltre interessi e spese di lite.
Il ricorrente espone che la decisione è rimasta ineseguita nonostante la notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 20.2.2026. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio. Il ricorrente chiede quindi l’ordine di conformazione entro sessanta giorni, mediante emissione della carta con accredito della somma, e l’eventuale nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e la mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento. Da ciò emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm.
Il Tribunale accerta inoltre che è decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, essendo intervenuta la notificazione della sentenza il 19/05/2025 agli indirizzi PEC risultanti dal Registro delle PP.AA.
Valutati tali elementi, la domanda va accolta, con ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà entro i trenta giorni successivi un commissario ad acta, nominato nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o in un funzionario da questi delegato.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in 1.100 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario e rifusione del contributo unificato.
Il Tribunale dispone infine la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna per l’omessa esecuzione dei pagamenti dovuti per Carta Docente, nonostante l’ordine giudiziario già impartito dal giudice del lavoro, con aggravio di spese per i due giudizi.
Nota della Redazione
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