Concorso pubblico, equipollenza dei titoli e interesse allo scorrimento della graduatoria (TAR Lazio n. 541 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le equipollenze tra titoli di studio operano esclusivamente per i diplomi di laurea del vecchio ordinamento espressamente richiamati nei decreti che le prevedono e non possono estendersi, per proprietà transitiva, alle lauree magistrali introdotte dal d.m. n. 270 del 2004. Ove il bando prescriva, a pena di ammissione, il possesso di specifiche classi di laurea, la clausola va interpretata in senso strettamente letterale, non essendo consentita la disapplicazione della lex specialis né l’estensione analogica dei titoli equiparati. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è titolare di un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, ravvisabile nella legittima aspettativa allo scorrimento della graduatoria su scala più ampia, non ristretta all’amministrazione che ha bandito il concorso.
Il Fatto
Il Comune resistente ha indetto un concorso pubblico per un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza. Alla selezione sono stati ammessi numerosi candidati, alcuni con riserva, e all’esito delle prove la commissione ha approvato la graduatoria finale, risultando prima classificata una candidata e collocandosi la ricorrente in posizione utile ma non sommativa.
La ricorrente ha impugnato gli atti di approvazione della graduatoria, l’ammissione con riserva di una controinteressata e i verbali della commissione. Ha dedotto l’assenza in capo alla controinteressata del titolo di studio prescritto dal bando, l’erronea attribuzione di punteggi per titoli e l’insufficiente valutazione dei propri titoli professionali. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse, non avendo la ricorrente contestato la posizione della prima classificata, e i controinteressati hanno sostenuto la nullità della procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di nullità della procura. La stessa, rilascia su foglio separato e depositata come copia informatica unitamente al ricorso, si considera apposta in calce all’atto ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. b), del d.P.C.S. 22 maggio 2020, dovendosi qualificare come speciale.
Quanto all’interesse a ricorrere, il Tribunale ha richiamato l’art. 91, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, che fissa il triennio di validità delle graduatorie concorsuali degli enti locali, e l’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165 del 2001, che consente l’utilizzo della graduatoria formata da altra amministrazione. Da qui l’ammissibilità del gravame, riconoscendosi in capo alla ricorrente la legittima aspettativa allo scorrimento della graduatoria anche su scala più ampia. Irrilevante, sul punto, l’attuale assenza di richieste di utilizzo da parte di altri enti.
Nel merito, il primo motivo è stato accolto. Il bando richiedeva specifiche classi di laurea, secondo gli ordinamenti succedutisi dal d.m. n. 509 del 1999 e dal d.m. n. 270 del 2004. La controinteressata possiede una laurea magistrale in classe LM-63, che il d.m. 9 luglio 2009 equipara alla laurea specialistica 71/S e al diploma di laurea in Scienze dell’amministrazione del vecchio ordinamento. Il collegio ha però escluso che tale equiparazione, transitando attraverso il pregresso titolo equipollente alla laurea in Giurisprudenza, valga a rendere il titolo posseduto equipollente rispetto a quelli richiesti dalla lex specialis. Le equipollenze, si osserva, operano solo per i diplomi espressamente richiamati nei decreti e non si estendono per proprietà transitiva. Il bando, d’altro canto, vincola rigidamente l’amministrazione e non è disapplicabile.
L’accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo, relativo alla valutazione dei titoli della candidata esclusa. È stato invece respinto il terzo motivo: la clausola sui titoli di servizio, che valorizza il “servizio prestato” e la frazione superiore a sei mesi, non preclude la sommatoria dei periodi lavorativi, secondo un’interpretazione letterale e, in caso di ambiguità, più favorevole al concorrente. Respinge anche l’ultimo motivo: la valutazione dei titoli è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per palese illogicità o irragionevolezza, non ravvisabili nella specie. Il ricorso è quindi accolto in parte, con espunzione della controinteressata dalla graduatoria e compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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