Silenzio PA e termini perentori VIA: obbligo di provvedere e concerto regionale (TAR Sicilia n. 1398 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale è soggetto a termini qualificati come perentori dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, che li richiama agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono pertanto tenuti a concludere il procedimento con provvedimento espresso, senza che l’inerzia possa trovare giustificazione nella complessità dell’istruttoria. Il carattere perentorio dei termini risponde al favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale, da ultimo dal Regolamento (UE) 2022/2577. In Sicilia il concerto sulla tutela del paesaggio e dei beni archeologici, richiesto dall’art. 25 del Codice dell’ambiente, spetta all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e non al Ministero della cultura. L’omissione dell’organo concertante è governata dall’art. 17-bis legge n. 241/1990, con il rimedio della conferenza di servizi in modalità sincrona.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di valutazione d’impatto ambientale nazionale relativa alla costruzione di un impianto agrivoltaico con sistema di accumulo, da realizzarsi in due comuni siciliani, con le relative opere di connessione alla rete. L’istanza è divenuta procedibile dopo la comunicazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del novembre 2023. La fase di consultazione al pubblico si è conclusa nel dicembre 2023 senza osservazioni di terzi interessati.
La società ha contestato l’inerzia del Ministero e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, assumendo la violazione dei termini perentori dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006. Ha chiesto l’accertamento del silenzio, la condanna alla sollecita definizione del procedimento e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla premessa che i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un silenzio della pubblica amministrazione a fronte di uno specifico obbligo di provvedere, posto in termini generali dall’art. 2, legge n. 241/1990. Nel caso concreto assume rilievo decisivo la sequenza temporale stabilita dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 d.lgs. n. 152/2006.
La perentorietà dei termini non è revocabile in dubbio. Il collegio richiama il Regolamento (UE) 2022/2577, che ha sancito il carattere di interesse pubblico prevalente degli interventi da fonti rinnovabili e ha imposto procedure autorizzative accelerate. Su questa base la ricostruzione cronologica della ricorrente risulta corretta: la Commissione avrebbe dovuto adottare lo schema di provvedimento entro il 19 gennaio 2024, e comunque entro il termine massimo di centotrenta giorni; nei successivi trenta giorni il direttore generale avrebbe dovuto adottare la decisione finale.
Il Tribunale affronta poi la questione del concerto sulla tutela del paesaggio e dei beni archeologici. Lo Statuto siciliano e le norme di attuazione attribuiscono alla Regione le relative attribuzioni; il C.G.A.R.S. n. 678/2024, richiamando la n. 648/2022, ha chiarito che la disciplina del PNRR non contiene norme fondamentali di riforma economico-sociale idonee a derogare alle competenze costituzionali delle Regioni a statuto speciale. Le funzioni del Ministero della cultura vanno dunque esercitate dall’Assessorato regionale per mezzo delle Soprintendenze.
Poiché il ricorso è stato proposto solo contro il Ministero e la Commissione, e all’Assessorato è stato notificato per finalità meramente notiziali, il collegio precisa che l’organo regionale è comunque chiamato a rendere il concerto, trattandosi di fase decisionale e non di mero parere istruttorio. Sul punto richiama il C.G.A.R.S. n. 748/2024: il concerto omesso oltre il termine vale quale silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis legge n. 241/1990, e il mancato accordo legittima l’indizione di una conferenza di servizi in modalità sincrona, con decisione secondo le posizioni prevalenti.
Il ricorso è quindi accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina alla Commissione la predisposizione, senza vincolo di contenuto, dello schema di provvedimento entro trenta giorni, e al direttore generale l’acquisizione del concerto regionale nei termini dell’art. 25, comma 2-bis. La nomina del commissario ad acta è differita, su istanza di parte, in considerazione della discrezionalità tecnica implicata. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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