Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2773 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito con ricorso in ottemperanza ai sensi dell‘art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di cui all‘art. 14 d.l. n. 669/1996, non abbia dato esecuzione all’obbligo in esso contenuto. A fronte dell’inadempimento non contestato, il giudice ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione al titolo entro un termine perentorio e nomina, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta. La nomina del commissario in capo a un dirigente della stessa amministrazione debitrice non comporta la liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 883/2023 del 22.03.2023, con cui è stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nell’importo di € 500,00 annui, e il Ministero è stato condannato a metterla a disposizione.
La sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 20.06.2023. Non essendovi stata impugnazione, il titolo è divenuto definitivo, come attestato dalla cancelleria del Tribunale il 28.02.2024. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, la ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la pretesa esecutiva sotto il profilo della sussistenza del diritto all’ottemperanza. Il ricorso è stato ritenuto fondato: la pretesa fatta valere è adeguatamente documentata e, a fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.
Su questa base il Tribunale ha condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.
Il Collegio ha poi disciplinato la fase successiva all’eventuale inerzia. Una volta decorso inutilmente il termine, provvederà — entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente — un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Al commissario è affidato il compito di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese le variazioni di bilancio e la stipulazione di mutui e prestiti.
Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario.
Sul piano delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza, con distrazione a favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari ai sensi dell‘art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il dispositivo ha quindi dichiarato l’inottemperanza del giudicato, ordinato all’ente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione, nominato il commissario per il caso di perdurante inerzia e condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione.
Nota della Redazione
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