Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2776 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in materia di carta docente, ove l’amministrazione non contesti l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione entro un termine perentorio. Per il caso di perdurante inerzia nomina un commissario ad acta, individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice, senza liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 2459/2023 del 05.07.2023, che ha accertato il diritto a fruire della carta docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, per l’importo di 500,00 euro annui, e ha condannato l’amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
La sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 21.02.2024. Il titolo è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale il 28.06.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio scrutinizza la pretesa ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e la ritiene adeguatamente documentata. L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, non contesta il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.
Accertato l’inadempimento, il Tribunale condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza. La statuizione recepisce la scansione dei termini prevista dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, già utilmente decorsi dalla notifica del titolo esecutivo.
Per il caso di decorso infruttuoso di tale termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, o dirigente o funzionario delegato. Il commissario provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi ove occorra della struttura organizzativa regionale.
Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., liquidate in 1.000,00 euro per compensi, oltre accessori, e con onere del contributo unificato solo se dovuto. Il ricorso è pertanto accolto con declaratoria di inottemperanza e ordine di esecuzione.
Nota della Redazione
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