Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3113 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto un credito nei confronti della pubblica amministrazione e ordina alla stessa di darvi esecuzione nel termine fissato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e accertato il passaggio in giudicato del titolo, l’Amministrazione è condannata a eseguire integralmente la sentenza. Per il caso di perdurante inerzia il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, affidando l’incarico a un dirigente della stessa amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con incarichi a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione lavoro, la sentenza n. 2717/2023, pubblicata il 25.07.2023, che ha accertato il diritto all’attribuzione della Carta docente di importo pari a euro 500,00 annui, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento dei relativi importi per tutti gli anni di servizio elencati in atti.

Il titolo è stato notificato in data 12.01.2024, ma è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 28.08.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato la controversia come giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., avente ad oggetto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e il titolo è assistito dall’attestazione del suo passaggio in giudicato.

Il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non ha contestato l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo. È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, entro cui le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme.

Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. L’Amministrazione è stata condannata a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.

Il Collegio ha quindi nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, perché provveda agli atti necessari all’assolvimento del mandato: variazione di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti e quant’altro occorra, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Poiché l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stata disposta alcuna liquidazione di compenso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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