Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica docente (TAR Lombardia n. 3112 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo e la condanna a darvi completa esecuzione entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, che adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato. La richiesta di astreintes è accolta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ma la penale decorre dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. La condanna alle spese segue la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di procuratore distrattario, ha agito davanti al TAR Lombardia per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 204/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto di un docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero a mettere a disposizione la somma complessiva di euro 1.500,00, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione è rimasta inadempiuta, sia per la sorte capitale sia per le spese legali. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna a una penale per ogni giorno di ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato anzitutto la documentazione prodotta e ha rilevato che la pretesa fatta valere in giudizio risulta adeguatamente dimostrata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.
L’Amministrazione è stata conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza n. 204 del 12 marzo 2024 del Tribunale di Monza entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Una volta decorso inutilmente tale termine, provvederà nei successivi sessanta giorni un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, o in un dirigente o funzionario delegato.
Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato — variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti e quant’altro — avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Quanto alla richiesta di astreintes, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La penalità è stata però fatta decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini sopra assegnati e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.. Il dispositivo ha dichiarato l’inottemperanza del giudicato, ordinato l’esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione, nominato il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e liquidato le spese in euro 500,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.