Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3106 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale costituisce l’unico parametro della pretesa, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento nella dimensione fissata dal titolo e dalle norme applicabili. Non è quindi definitivamente vincolante il conteggio prodotto dal creditore per capitale residuo e interessi, la cui esatta misura va verificata secondo gli artt. 1282 e 1283 cod. civ. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’azione esecutiva è legittimamente esperibile. Il commissario ad acta nominato in via preventiva assume le funzioni solo se investito dal creditore con istanza, trascorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione.
Il Fatto
Il giudice del lavoro del Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3912/2023 del 21.11.2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.000,00 a titolo di carta elettronica del docente. La decisione è divenuta definitiva, con attestazione del passaggio in giudicato rilasciata in data 11.07.2024, ed è stata notificata all’amministrazione in data 22.11.2023.
Non avendo l’ente dato esecuzione al titolo, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina preventiva di un commissario ad acta, con condanna alle spese distratte in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa il perimetro del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto alla funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’importo calcolato dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata misura e decorrenza secondo gli artt. 1282 e 1283 cod. civ.
Quanto all’azione esecutiva, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento prima dell’avvio del recupero coattivo.
Il ricorso va pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge e delle spese di registrazione, copia e notificazione in quanto abbiano titolo nel provvedimento. Viene invece rigettata la richiesta di condanna ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico e alla determinazione definitiva dell’importo dovuto, senza diritto ad alcun compenso. Le spese, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie
- Art. 1283 c.c. – Anatocismo
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese