Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4640 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato entro il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta un organo ausiliario che provvede in via sostitutiva. Il commissario, se dipendente pubblico interno alla stessa amministrazione debitrice, opera senza diritto a compenso e, in caso di incapienza dei fondi, ricorre ai capitoli di bilancio dedicati e al pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. La penalità di mora non consegue automaticamente all’accoglimento dell’ottemperanza e va respinta quando non ne sussistano i presupposti.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 332/2024 con cui il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno e complessivi euro 2.500,00, condannando il Ministero a metterla a disposizione e a rifondere le spese di lite.

La decisione era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Alla notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 21 febbraio 2025, non aveva fatto seguito alcun adempimento. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha notificato il ricorso il 7 luglio 2026, chiedendo la condanna dell’amministrazione, la nomina di un commissario e la condanna alle spese con distrazione ai difensori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti processuali dell’azione: la rituale notifica del ricorso, la definitività del titolo giudiziale e l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Su questa base ha dichiarato il ricorso fondato e lo ha accolto.

La condanna impone al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il termine è funzionale a consentire all’amministrazione di adempiere spontaneamente prima dell’attivazione dei poteri sostitutivi.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con l’incarico di porre in essere tutti gli atti necessari entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario eseguirà il giudicato anche ricorrendo, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso. La scelta valorizza il carattere interno dell’organo ausiliario e riflette l’orientamento sulla contenzione dei costi nei giudizi seriali.

Quanto alla penalità di mora, la richiesta è stata respinta. Sulle spese il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza, liquidando euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari. La liquidazione tiene conto del limitato impegno richiesto su una causa vertente su un’unica questione di esecuzione di sentenze seriali, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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