La pergotenda con struttura stabile e chiusure perimetrali richiede il permesso di costruire (TAR Lazio n. 14077 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di sospensione dei lavori ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 ha efficacia limitata a quarantacinque giorni e natura cautelare; la sua impugnazione proposta dopo la scadenza del termine è inammissibile per carenza di interesse. La pergotenda è qualificabile come attività edilizia libera solo se presenta caratteristiche di estrema leggerezza, non è stabilmente infissa al suolo ed è finalizzata alla protezione dagli agenti atmosferici mediante struttura retraibile. Qualora l’assetto complessivo realizzi uno spazio chiuso e stabile, idoneo a creare nuovo volume, è necessario il permesso di costruire. Il manufatto in muratura adibito a deposito non è un volume tecnico se privo di impianti essenziali e destinato a fungere da superficie utile residenziale.
Il Fatto
I comproprietari di un’unità immobiliare in Roma impugnavano la determina dirigenziale di ingiunzione a demolire interventi di ristrutturazione edilizia abusiva, consistenti nell’installazione sul terrazzo di pertinenza di una pergotenda di quasi 25 mq, chiusa su tre lati con vetrate a pacchetto totalmente apribili e copertura in telo PVC scorrevole su binari, e nella realizzazione di un manufatto in muratura di circa 11,5 mq adibito a deposito. Essi sostenevano che le opere rientrassero nell’attività edilizia libera ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001 o, per il secondo manufatto, nella categoria del volume tecnico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza di sospensione lavori, richiamando il costante insegnamento per cui tale atto ha efficacia limitata a quarantacinque giorni e natura meramente cautelare, sicché l’azione proposta dopo il decorso del termine è priva di interesse.
Nel merito, la domanda di annullamento dell’ingiunzione a demolire è stata respinta. La consolidata giurisprudenza richiamata dal Collegio qualifica come pergotenda solo la struttura in cui l’elemento principale è la tenda, mentre l’intelaiatura ha natura accessoria e non richiede titolo se non integra un organismo edilizio rilevante. Al contrario, quando l’assetto complessivo delle opere — pur composto da elementi singolarmente leggeri — realizza uno spazio chiuso e stabile idoneo a creare nuovo volume e mutare la destinazione d’uso dell’area esterna, è necessario il permesso di costruire.
Nel caso concreto, l’ampiezza del manufatto (quasi 25 mq), la sua estensione fino ad aderire alle mura perimetrali del fabbricato e la copertura parziale ricevuta dal balcone soprastante, valutate secondo uno sguardo d’insieme imposto in materia di abusi, hanno indotto il Tribunale a escludere la riconducibilità dell’opera all’attività edilizia libera, trattandosi piuttosto di intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001.
Quanto al manufatto in muratura adibito a deposito, il Tribunale ha escluso la natura di volume tecnico: la non secondaria ampiezza e la destinazione a dispensa, senza la presenza di alcun impianto tecnologico essenziale, hanno indotto a ritenere che la struttura costituisse ulteriore superficie utile a fini residenziali realizzata senza titolo.
Nota della Redazione
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