Ottemperanza al giudicato e Carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Marche n. 89 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza che ha riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condanna l’Amministrazione a darvi esecuzione nel termine assegnato. Decorso inutilmente il termine, è nominato commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con apposita istanza. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è rigettata quando non sussistono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario è sufficiente in funzione acceleratoria.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 278/2024, pubblicata il 24 giugno 2024, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024 e ha condannato l’Amministrazione a erogare la prestazione della Carta elettronica del docente e a pagare le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria il 1 agosto 2024, la ricorrente ha agito per l’ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione del titolo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito eccependo l’assenza di diffida ad adempiere e la non corretta esecuzione della procedura di liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, essendo decorso, tra la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e la proposizione dell’azione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo. L’Amministrazione costituita non ha opposto effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, una volta decorso il termine di legge.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, qualora non vi si sia già provveduto, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Ministero deve attivarsi per l’adempimento nel termine, collaborando con le articolazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale competente. Questi assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., per l’assenza di particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento e per la sufficienza, in chiave acceleratoria, della sola nomina del commissario. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’Amministrazione, non essendo controverso l’inadempimento, e distratte ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., con liquidazione di euro 600,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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