Nessun permesso per attesa occupazione se manca il requisito redditizio (TAR Lombardia n. 906 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro non impone all’Amministrazione il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale titolo presuppone l’accertamento originario della sussistenza dei requisiti di regolarizzazione e trova applicazione nelle sole ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti, sia cessato il rapporto di lavoro dopo l’emersione. La scelta del legislatore di escluderlo nei casi di carenza dei requisiti prescritti non supera il limite della manifesta irragionevolezza. Le questioni di legittimità costituzionale sul punto sono state dichiarate inammissibili o infondate.

Il Fatto

La Prefettura di Bergamo respinge l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, dal datore di lavoro in favore del ricorrente. Il motivo del diniego è l’insussistenza del requisito reddituale. Il lavoratore chiede il riesame in autotutela, sostenendo la cumulabilità del reddito del datore di lavoro con quello del fratello e allegando documentazione.

Non ricevuta risposta, propone ricorso davanti al TAR Lombardia chiedendo l’annullamento del provvedimento. L’Amministrazione si costituisce con atto di mera forma, senza difese e senza documenti. La domanda cautelare viene respinta e, successivamente, è respinta anche l’istanza ex art. 58 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura il provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che, accertata l’insussistenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, la Prefettura avrebbe dovuto rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Collegio ritiene il motivo infondato.

Nelle more del giudizio, il TAR Marche e il TAR Umbria avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, nella parte in cui non consente il rilascio di tale titolo nel caso di rigetto per difetto reddituale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 150/2023, ha dichiarato inammissibili le questioni del TAR Marche; con la sentenza n. 209/2023 ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate quelle del TAR Umbria.

Il principio richiamato è che limitare il permesso per attesa occupazione alle sole ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per fatti sopravvenuti rispetto all’avvio della regolarizzazione costituisce scelta non manifestamente irragionevole. Il rilascio del titolo consente, parallelamente alla procedura ordinaria ex art. 22, comma 11, t.u. immigrazione, un periodo di ricerca di nuova occupazione a chi è ormai regolarmente presente. Esso presuppone però l’accertamento dei requisiti di emersione: in loro assenza permane la condizione di irregolarità.

Sulla richiesta di riesame, il Collegio osserva che la possibilità di cumulare il reddito del datore di lavoro con quello del fratello non è stata rappresentata nel procedimento a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Il tema non può quindi formare oggetto del giudizio di legittimità. Il ricorso è respinto, impregiudicato l’esito del riesame ove compiuto, con compensazione delle spese in ragione della definizione dei giudizi di costituzionalità nel corso del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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