Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 905 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza alla P.A. senza che questa abbia adempiuto. La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del titolo, salvo quanto già corrisposto, e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, il commissario ad acta già nominato assume le funzioni su istanza del creditore e provvede entro i successivi centoventi giorni. L’inadempimento non contestato al momento del ricorso giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate in sentenza, con le modalità ivi precisate. La decisione, notificata e passata in giudicato come da attestazione della Cancelleria, non è stata eseguita dall’Amministrazione.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la procedibilità del ricorso, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. La P.A., costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente presso il Ministero. Questi assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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