Termini del procedimento a sportello non perentori e onere della planimetria quotata (TAR Sardegna n. 982 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure valutative a sportello per la concessione di incentivi alle imprese, disciplinate dal d.lgs. n. 123/1998, il termine di conclusione del procedimento ha natura ordinatoria e il suo superamento non incide sulla validità del provvedimento conclusivo, salvo che una norma lo qualifichi espressamente come perentorio. Non opera il silenzio assenso ex art. 20 l. n. 241/1990, perché la materia degli aiuti di Stato impone una determinazione formale ed espressa all’esito dell’istruttoria. Il rigetto della domanda è legittimo quando la lex specialis impone l’allegazione della planimetria quotata delle strutture piane e il concorrente non la produce, non essendo sufficiente una rappresentazione grafica che non consenta la quantificazione della superficie.

Il Fatto

La società ricorrente presentava in data 2 febbraio 2022 domanda di finanziamento a valere sull’Avviso pubblico ISI 2020, Asse 3, per la bonifica dell’amianto presente nella propria unità produttiva. Collocatasi in posizione utile per l’ammissibilità, la società veniva sottoposta alla verifica tecnico-amministrativa prevista dall’art. 19 dell’avviso, con richieste di integrazione documentale riscontrate solo in parte.

Con preavviso di diniego del 7 luglio 2022 l’INAIL comunicava il mancato superamento della verifica, contestando la mancata produzione della planimetria quotata della parete verticale oggetto di intervento e del certificato di agibilità con il progetto approvato dal comune. Il provvedimento del 4 agosto 2022 confermava il diniego. La società impugnava davanti al TAR Sardegna, deducendo violazione dell’art. 5 l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà e disparità di trattamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sulla prima doglianza, relativa all’eccessiva durata del procedimento, il TAR richiama il principio della non consumabilità del potere amministrativo: il termine di conclusione non ha natura perentoria e il suo mancato rispetto non incide di per sé sulla validità dell’atto, come affermato da Cons. Stato n. 6255/2021. I termini sono generalmente ordinatori, salvo espressa previsione contraria, che nella specie manca sia nel d.lgs. n. 123/1998 sia nell’art. 19 dell’avviso.

Il Tribunale esclude poi l’applicabilità del silenzio assenso, trattandosi di procedura valutativa a sportello (TAR Sardegna n. 668/2024). La materia degli aiuti de minimis richiede una determinazione formale ed espressa, non conciliabile con provvedimenti di concessione perfezionati sul mero decorso dei termini (TAR Sardegna n. 1041/2015; TAR Campania, Salerno, n. 773/2017).

Nel merito, la planimetria quotata delle strutture piane costituisce allegato obbligatorio della perizia asseverata. L’art. 18 dell’avviso impone il rispetto delle istruzioni del Modulo B3, che a pagina 9 richiedono la planimetria quotata delle strutture piane, includendovi espressamente le pareti verticali. La richiesta dell’amministrazione risulta quindi adeguatamente motivata con l’esigenza di comprovare l’estensione della parete. Le planimetrie versate in atti rappresentano le pareti con una semplice linea, impedendo la quantificazione della superficie; irrilevante è l’indicazione dell’altezza media, che consente solo una misurazione approssimativa.

Quanto al certificato di agibilità e al progetto comunale, il TAR rileva che la richiesta nasce dall’esame della documentazione fotografica, da cui emergevano possibili difformità edilizie. L’amministrazione ha correttamente approfondito lo stato dell’immobile ai sensi dell’art. 19, comma 3, dell’avviso, non potendosi erogare contributi pubblici per immobili non conformi. La doglianza sulla presenza di amianto nelle coperture è inconferente rispetto alle motivazioni del diniego, mentre quella sulla decurtazione delle spese è infondata, non essendo stati inoltrati il certificato di agibilità e il progetto, neppure in giudizio. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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